L’ESPERIENZA DELL’ASSOCIAZIONE TUTORI VOLONTARI DI TORINO
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Di Giuseppe D'Angelo, tratto da Prospettive assistenziali, n. 142, aprile-giugno 2003
Il 27 giugno 2002 si è tenuto a Schio (Vicenza) presso il Palazzo Toaldi-Capra, l’ultimo incontro del corso di formazione per “amministratori di sostegno”, curatori e tutori. Il corso (2), organizzato dal Comune di Schio, è parte di un progetto volto alla promozione locale di una associazione di volontari tutori ed alla predisposizione a livello comunale (pertanto con la valenza di controllore-controllato) di un “ufficio di pubblica tutela”. Di seguito riportiamo l’intervento dell’Associazione tutori volontari di Torino.
Premessa e scopo dell’intervento
Ringrazio innanzitutto il Comune di Schio per l’opportunità, concessa con questo incontro, di diffondere gli scopi e l’attività dell’Associazione tutori volontari di Torino.
L’obiettivo principale dell’intervento è quello di portare la nostra piccola esperienza in una realtà, quella di Schio, che sta formando potenziali tutori, curatori, … volontari, affinché operino per tutelare i diritti e le esigenze delle persone incapaci, e non suppliscano, invece, nell’esercizio di compiti precipui dell’ente pubblico.
Altresì, finalità dell’intervento è quella di cercare di promuovere localmente un gruppo o una associazione di persone a rappresentanza e a difesa dei soggetti incapaci di auto-tutelarsi, convogliando le risorse offerte anche da questo corso (cfr. allegato 1)
Sottolineo, peraltro, che l’esperienza che portiamo è quella di una associazione esclusivamente di tutori, e non di curatori o di altre figure.
Il tutore
Premetto che ognuno di noi, persona maggiorenne, può in tutta libertà esercitare la funzione di tutore prevista dal Codice civile, sempre che siano rispettati alcuni requisiti, come ad esempio gli enunciati dell’art. 348 sulla scelta del tutore (3) e l’art. 350 sull’incapacità all’ufficio tutelare (4), e sempre che il Giudice tutelare, incaricato alla nomina del tutore, non abbia remore in merito alla sua designazione.
È quindi sempre possibile che ciascuno di noi, singolarmente, dia disponibilità al Giudice tutelare al fine di prendersi carico di una tutela.
In base alla nostra esperienza, il Giudice tutelare, in genere accoglie con molto favore un potenziale tutore, e dopo averne valutato l’idoneità, lo inserisce in un elenco nel quale di solito sono
presenti anche giovani professionisti, avvocati, commercialisti, ecc., che, per fare esperienza, danno solitamente la propria disponibilità ad assumere qualche tutela, pur esercitandola poi, generalmente, solo in maniera amministrativa/burocratica.
Ricordo che il compito del tutore è quello previsto dall’art. 357 del Codice civile, ovvero: «Il tutore ha la cura della persona, la rappresenta in tutti gli aspetti civili e ne amministra i beni».
Pertanto, nonostante che il codice civile, al riguardo della tutela e dell’interdizione, si estenda ampiamente sugli aspetti volti alla salvaguardia del patrimonio del tutelato, afferma che il primo compito del tutore è la cura della persona: spetta al tutore esercitare bene questa funzione.
Modalità di esercizio della tutela
Sull’esercizio delle funzioni di tutore ci sono in linea di massima due modalità (tralasciando quella apertamente illegale, ma che - per citare un esempio - avviene, purtroppo, con la sottrazione di danaro ai ricoverati da parte della Pubblica amministrazione a danno di persone incapaci di auto-difendersi).
A - Una modalità, è quella dell’esercizio della tutela non sulla base dei diritti delle persone, ma seguendo sempre le decisioni assunte dagli enti. Purtroppo, è forse la modalità più seguita.
Un esempio. Le leggi stabiliscono che tutte le persone malate (quindi anche gli anziani) siano esse colpite da patologie acute o croniche, devono essere curate dal Servizio sanitario nazionale, gratuitamente e senza limiti di durata. Le disposizioni sono in vigore dal 1955 (cfr. in proposito la legge 692/1955). Nonostante ciò, le Asl dimettono dagli ospedali gli anziani malati cronici non autosufficienti.
Ricordo che il trasferimento dei malati cronici dalla sanità all’assistenza è illegale (ciò è stato confermato anche da diverse sentenze della magistratura, tra cui la n. 10150/1996 della Suprema Corte di Cassazione). Questo “scarico” determina il passaggio da una situazione (sanitaria) caratterizzata da diritti certi e gratuità ad una condizione (assistenziale) che si distingue per la discrezionalità degli enti ad intervenire e per il pagamento di rette spesso salate, oltre al fatto che le prestazioni dell’assistenza sociale sono quasi sempre molto meno valide di quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale.
Molto spesso i tutori seguono le decisioni assunte dagli enti (che, in genere, tendono a curare i propri interessi), e poco fanno per difendere il diritto alle cure; e altresì, più volte, i Giudici tutelari sorvolano sul fatto che vengono violate le esigenze di cura dei malati e che i loro redditi vengano abusivamente intaccati per il pagamento di rette non dovute.
B - Un’altra modalità di esercizio delle funzioni di tutore si fonda invece sul dovere di assicurare la massima cura possibile della persona tutelata e del suo patrimonio.
Al riguardo, in estrema sintesi ricordo che:
– se il soggetto dichiarato interdetto è colpito da una malattia invalidante, il tutore deve rivendicare il suo diritto alle prestazioni sanitarie gratuite e senza limiti di durata;
– se il tutore difende i diritti del soggetto con handicap di cui ha la tutela, dovrebbe fare tutto il possibile perché l’ente di assistenza non lo ricoveri in istituto ma in comunità alloggio;
– se il tutore difende i diritti del minore di cui ha la tutela, dovrebbe fare tutto il possibile per evitare il ricovero in istituti assistenziali e invece promuovere l’inserimento, a seconda dei casi, nella sua famiglia di origine o in un nucleo adottivo o affidatario.
Portare avanti questa modalità di esercizio della tutela - che, sottolineo, deve sempre essere finalizzata ad apportare un maggior benessere alla persona tutelata e mai solo fine a se stessa - è chiaramente arduo, soprattutto se il tutore opera da solo.
L’associazione di tutori
Una associazione di tutori deve avere finalità più ampie e offrire “salvaguardie” maggiori rispetto all’intervento del singolo tutore. Incominciamo dalla nostra piccola esperienza, pertanto.
L’associazione tutori volontari, nata nel 1998, ha tra gli scopi statutari (cfr. allegato 2) i seguenti:
a - assunzione della tutela di persone interdette;
b - difesa dei diritti dei tutelati e delle persone interdette e minori in genere;
c - formazione/informazione, approfondimento della normativa sulla tutela;
d - auto-mutuo aiuto tra i soci.
a - ‑Assunzione della tutela di persone interdette
Ricordo che nell’ordinamento giuridico italiano, ad oggi sono due gli uffici di tutela per le persone incapaci:
• l’interdizione - obbligatoria - per chi è in abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi (cfr. art. 414 del Codice civile);
• l’inabilitazione - facoltativa - per chi non è talmente grave da far luogo all’interdizione (cfr. art. 415 del Codice civile).
Preciso che l’Associazione tutori volontari non si occupa dei casi di inabilitazione, bensì solo di interdizione.
È l’inabilitazione una forma di tutela che per sua natura si rivolge essenzialmente all’aspetto patrimoniale.
Ovvero, il curatore in genere si occupa solo della cosiddetta “straordinaria amministrazione”.
L’inabilitato, infatti, è in grado e libero di fare tutte le operazioni relative all’ordinaria amministrazione.
Con la curatela, pertanto, si farebbe nella maggior parte dei casi una “sola” difesa del patrimonio (spesso a salvaguardia degli interessi degli eredi).
Oltre ai minori, le persone cui ci rivolgiamo (considerando l’art. 414 del Codice civile) sono: handicappati intellettivi gravi, anziani malati cronici non autosufficienti, malati psichiatrici.
Nella maggior parte dei casi ci indirizziamo verso persone povere, che - se va bene - possono contare sulla propria pensione. Si tratta di soggetti già inseriti in strutture assistenziali (istituti, comunità alloggio, ecc.) e che non hanno parenti o conoscenti disponibili ad assumere la tutela.
Ricordo, infatti, che in assenza di persone fisiche disposte o capaci ad assumere la tutela, questa è esercitata dal Comune o, addirittura, dal responsabile dell’ospizio in cui la persona interdetta risiede (cfr. art. 354 del Codice civile). In questi casi l’ente assistenziale, in quanto tutore, ha un diretto potere decisionale sull’assistito.
Pertanto viene meno l’effetto di vigilanza/controllo proprio della tutela, dato che tale vigilanza è esercitata dagli stessi che dovrebbero essere controllati in quanto erogatori di assistenza.
Per ovviare a questa situazione, il Csa-Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino, al quale l’Associazione tutori volontari aderisce, ha predisposto una proposta di legge (che l’On. Diego Novelli ha presentato nel 1997 alla Camera dei Deputati) per trasferire a livello provinciale le funzioni di tutela, dopo che le Province avranno trasmesso ai Comuni tutte le competenze assistenziali che ancora detengono.
La proposta, pur non ancora trasformata in legge, ha avuto un seguito nella Regione Piemonte, visto che, con la legge regionale n. 5/2001 (in recepimento del decreto legislativo 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”), sono proprio stati previsti gli Uffici di pubblica tutela a livello provinciale.
b - ‑Difesa dei diritti dei tutelati e delle persone interdette e minori in genere
Come già accennato l’attività singola di tutela dell’interdetto da parte del tutore, dovrebbe sempre partire dal riconoscimento delle sue esigenze e diritti.
Per esempio, più in generale il tutore per il proprio tutelato dovrebbe domandarsi, almeno, quanto segue:
– è curato a carico dalla sanità se malato
cronico?
– è corretta la contribuzione economica versata per conto del tutelato per il suo ricovero?
– è adeguata la struttura, sanitaria o assistenziale, ove il soggetto è ricoverato?
– è presente nella struttura un numero sufficiente di operatori sanitari e non?
– sono rispettati gli standard di gestione previsti (per esempio da “capitolato”)?
– qual è la competenza e la professionalità degli operatori?
– risponde adeguatamente (tempi e modi) alle esigenze del tutelato l’assistenza erogata dal presidio?
– è posta nella giusta attenzione la quotidiana igiene e cura della persona?
– è diffusa un’adeguata informazione verso l’esterno (ai parenti, tutori, ecc.)?
– si svolgono attività all’interno della struttura, oppure si fa una mera “badanza”?
– le attività sono svolte il più possibile favorendo l’integrazione dei ricoverati con il “territorio”?
– è possibile in base alle disponibilità economiche del tutelato garantirgli prestazioni aggiuntive a quelle fornite dall’ente, che gli possano apportare maggior benessere e maggior qualità della vita?
Eccetera.
Questa è una prima lista di domande, molto pratiche, in ordine sparso e non esaustive, che il tutore dovrebbe porsi per verificare e vigilare sulla bontà dell’assistenza e delle cure apportate al proprio tutelato.
Un’altra verifica che il tutore dovrebbe fare è quella di sostituirsi al tutelato, cioè mettersi ipoteticamente al suo posto e verificare se per egli stesso riterrebbe adeguate le prestazioni fornite.
In un approccio più ampio – non solo, pertanto, rivolto al proprio tutelato – l’attività di volontariato del tutore dovrebbe essere improntata a cercare di ottenere il riconoscimento delle esigenze e diritti delle persone più deboli, partendo dai loro bisogni e dalla loro dignità.
È, infatti, veramente difficile attuare la solidarietà se non c’è giustizia, ovvero il rispetto dei diritti della persona.
Diceva don Milani che «la giustizia senza la carità è incompleta; ma la carità senza la giustizia è falsa».
Il “volontariato dei diritti” (si può definire così questo tipo di attività) davanti alle situazioni di bisogno si attiva non solo per la risoluzione del problema del singolo (solidarietà), ma si preoccupa di far emergere le esigenze di tutte le altre persone in analoghe condizioni. Se necessario protesta e denuncia le disfunzioni. Ma oltre alla critica fa proposte precise che inoltra per scritto alle Autorità competenti e su queste proposte si confronta e dà battaglia.
Alcuni esempi
Supponiamo che nella nostra zona manchi un centro diurno assistenziale per handicappati intellettivi in situazioni di gravità; dopo la scuola dell’obbligo finiscono per restare emarginati in famiglia. Cosa fare?
Chi segue la pratica del volontariato dei diritti imposta una trattativa con l’ente locale per ottenere l’apertura di un centro diurno ed il riconoscimento quindi del diritto al servizio assistenziale per tutti i cittadini handicappati intellettivi interessati. Sicuramente saranno molte e faticose le azioni da intraprendere e i tempi non saranno brevi; ma poi il risultato, quando “incamerato”, sarà veramente notevole.
Non è libero, invece, quel volontariato che, per esempio, decide di gestire in convenzione il centro diurno, in quanto potrà contare sull’erogazione delle risorse (indispensabili per la gestione del servizio) in cambio del “silenzio” sull’operato dell’Amministrazione (anche quando non rispetta i diritti degli utenti). In caso contrario l’Amministrazione revoca la convenzione.
Accade, inoltre, che per attivare un solo centro diurno (o una comunità alloggio) si consumino le forze disponibili dell’associazione e dopo non ci sia più la disponibilità a lottare per ottenere gli altri servizi necessari. La risposta è pertanto parziale. Forse riesco a risolvere il caso di 10-20 persone… e tutti gli altri?
Ricordo che a Torino, a seguito dell’azione del volontariato dei diritti, tra le altre cose si è ottenuta l’apertura di un considerevole numero di servizi, diurni e residenziali (5).
Scegliere il volontariato dei diritti significa acquisire una coscienza nuova e comprendere che il volontariato ha un ruolo politico - ma non partitico (se non quello di stare dalla parte delle fasce più deboli…).
Sul fronte del volontariato dei diritti colgo l’occasione per informare in merito ad alcune iniziative alle quali ha contribuito anche l’Associazione tutori volontari:
– azione per attivare un nuovo gruppo appartamento, una nuova comunità alloggio e un nuovo centro diurno nella cintura sud di Torino;
– azione di protesta, assieme alle associazioni aderenti al Csa-Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino, contro il testo di legge di riforma dell’assistenza, giudicato iniquo (non prevede alcun nuovo diritto esigibile);
– azione per la richiesta di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 221/1999 (“redditometro”), che ha avuto successo con l’emanazione del decreto legislativo 130/2000 ove, in estrema sintesi, si prevede di considerare la situazione economica del solo assistito (handicappato in situazione di gravità o ultrasessantacinquenne non autosufficiente) per l’erogazione delle varie prestazioni sociali;
– azione a sostegno della istituzione degli Uffici di pubblica tutela a livello nazionale e regionale;
– azione per contrastare il decreto amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/2/2001 (decreto Veronesi) che trasferisce in assistenza diverse competenze per i malati cronici ultradiciottenni;
– azione per contrastare il decreto amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri 29/11/2001 (decreto Sirchia) sui Lea-Livelli essenziali di assistenza (tragica continuazione del decreto Veronesi).
c - ‑Formazione/informazione, approfondimento della normativa sulla tutela
Altro obiettivo dell’Associazione tutori volontari è quello di contribuire alla formazione e all’informazione sulle tematiche inerenti la tutela. In primo luogo ai propri soci e poi verso l’esterno.
La formazione è fondamentale in quanto dà le basi per poter esercitare la tutela il più possibile in maniera corretta.
I soci dell’Associazione tutori volontari sono obbligati a seguire corsi di formazione periodicamente preparati e proposti dall’associazione stessa. Tutti ricevono un notiziario mensile informativo sulle questioni relative alla sanità e assistenza (“Controcittà”). Inoltre, quando economicamente possibile, l’associazione acquista vario materiale informativo (libri, ecc.) da fornire ai soci.
L’associazione ha inoltre aperto un sito Web in Internet per la diffusione delle informazioni relative all’attività svolta, alle problematiche inerenti alla tutela, alle leggi e ai progetti di legge, alle iniziative del volontariato dei diritti, ecc. (l’indirizzo è: http://www.tutori.it).
Un altro obiettivo è l’analisi della legislazione vigente in materia di interdizione anche al fine di proporre idonei miglioramenti (ricordo, a questo proposito, l’azione per l’istituzione degli Uffici di pubblica tutela).
d - Auto-mutuo aiuto tra i soci
Si tratta di un ruolo di aiuto mutualistico tra i soci (previsto dallo statuto dell’Associazione tutori volontari).
Tale aiuto si svolge su vari piani:
– l’aiuto scambievole tra i soci (informazioni, consigli, sostegno…);
– l’assunzione della protutela di un soggetto interdetto già sotto tutela di un altro socio (pertanto in caso di eventuale impossibilità o assenza del tutore la tutela non rimarrebbe scoperta);
– il proporsi di un socio come tutore, o protutore, del congiunto interdetto di un altro socio, in modo tale che un domani (“dopo di noi”) il congiunto sarà tutelato da un volontario noto, informato sul problema e quindi in grado di garantirne un’adeguata difesa delle esigenze e diritti;
– l’assunzione della tutela (o altro compito) di un socio (da convenirsi in anticipo) quando lo stesso - ci si augura mai - non sarà più in grado di autotutelarsi.
Informazioni sull’Associazione tutori volontari
L’Associazione tutori volontari è oggi costituita da dodici soci, di cui tre fanno parte del direttivo. Una associazione “snella”, e che vuole rimanere tale.
L’attività interna dell’associazione prevede l’incontro periodico mensile tra tutti i soci. Quest’incontro ha anche la funzione di coordinamento per l’attività dei volontari tutori.
All’interno del coordinamento ciascun socio riferisce sull’andamento della propria tutela e aggiorna su quanto è avvenuto nel mese appena trascorso. Informa, altresì, sulle iniziative portate avanti direttamente.
Tra tutori, insomma, ci si confronta, ci si scambiano consigli e si offre supporto per cercare di operare al meglio, soprattutto in merito alle questioni più difficili e delicate da risolvere.
Sottolineo, peraltro, che l’incontro ed il confronto fra tutti i soci è necessario anche ai fini del controllo stesso delle tutele e dell’attività dei tutori (una sorta di mutuo controllo).
In più, all’interno di quest’incontro il direttivo informa sulle attività portate avanti dall’Associazione tutori volontari e riferisce sulle iniziative del Csa-Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino cui ricordo, la nostra associazione aderisce.
Voglio evidenziare che l’attività di coordinamento tra tutori, la formazione e la tutela dei soci (derivante sia dall’ auto-mutuo-aiuto sia dalla mera copertura assicurativa) sono elementi che concorrono a distinguere un tutore che opera singolarmente da un tutore volontario che aderisce e partecipa ad una associazione come quella di tutori volontari.
Al fine, poi, di rendere praticabile il momento di coordinamento sopra accennato, l’associazione ha regolamentato (cfr. allegato 3) un limite al numero di soci (stabilito all’incirca tra 15 e 20) oltre il quale è utile cercare di proporre un’altra associazione, distaccando magari un gruppo di soci territorialmente vicini, proprio per favorire le attività di tutela ma anche di controllo tra tutori.
Sottolineo, inoltre, che è stato stabilito da regolamento il limite massimo di tutele che ogni socio può avere assegnate. Infatti, ogni socio può avere in carico solo una tutela ed una protutela. Ciò perché riteniamo che una tutela ben seguita richieda tempo e attenzione, soprattutto se non ci si limita (e non si deve) a svolgere una “semplice” gestione economico-patrimoniale.
Per casi straordinari, e comunque per un periodo di tempo limitato, è possibile assumere due tutele.
Sottolineo che l’attività di tutore, all’interno dell’associazione, è assolutamente svolta in gratuità.
Ciò è espressamente previsto sia dal Codice civile, sia dalla legge 266/1991, sia dal nostro statuto; statuto che, nel contempo, prevede in ogni caso i rimborsi per le eventuali spese sostenute.
Cosa chiediamo al nuovo potenziale tutore?
Per il nuovo volontario, oltre a far riferimento agli articoli 348 e 350 del Codice civile, già precedentemente accennati, chiediamo generalmente una discreta cultura di base.
Inoltre, essendo reciproca tra nuovo socio e associazione la necessità di un periodo di conoscenza, gli chiediamo di frequentare gli incontri mensilmente previsti per circa sei mesi / un anno, prima di decidere - congiuntamente - se proporsi per assumere una eventuale tutela.
Per questo delicato incarico, dovrà poi dare una disponibilità ad operare come volontario tutore quantomeno per alcuni anni. Infatti, qualora il tutore dovesse rinunciare, per qualsiasi motivo, all’incarico, occorrerebbe in ogni caso trovare la disponibilità di un altro tutore in sua sostituzione (è questo un caso straordinario contemplato per l’assunzione – temporanea – di due tutele da parte di un socio volontario).
Conclusioni
Auspichiamo vivamente la costituzione di una associazione di volontari tutori nella realtà territoriale di Schio. E in particolare ci auguriamo che possa trovare seguito l’esperienza della Associazione tutori volontari di Torino. Noi rimaniamo disponibili in proposito a sostenere per quanto possibile una eventuale iniziativa, sia attraverso i classici e diffusi canali di comunicazione (in particolare via e-mail all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) sia partecipando volentieri a nuove iniziative di formazione. Peraltro, qualora lo si riterrà opportuno, sarà possibile coinvolgere la Scuola dei diritti “Daniela Sessano” dell’Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale), associazione storica aderente anch’essa al Csa, per una serie mirata di incontri formativi centrati specificatamente sul volontariato dei diritti.
Allegato 1
INDICAZIONI PER LA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (*)
Coloro che intendono costituire una associazione di volontariato possono farlo senza l’esborso di alcuna somma. Occorre solo che predispongano l’atto costituivo e lo statuto.
Nel primo devono essere indicate le generalità, luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale di coloro che partecipano alla costituzione dell’organizzazione e che sottoscrivono sia l’atto costitutivo sia lo statuto.
Nell’atto costituivo, inoltre, devono essere precisati gli scopi (riportando quelli inseriti nello statuto), le
cariche sociali: presidente, eventuali vice presidenti, segretario, tesoriere (questi due ultimi compiti possono essere attribuiti a una sola persona), la composizione del collegio dei revisori dei conti (presidente e componenti).
Lo statuto deve contenere: il riferimento alla legge 11 agosto 1991 n. 266, la denominazione dell’associazione, la sede, gli scopi, i mezzi previsti per il raggiungimento delle finalità sociali (quote sovvenzioni da parte di soggetti pubblici e privati…), gli organi (assemblea dei soci, consiglio direttivo, presidente...) e i loro compiti.
La legge 266/1991 prevede che, per poter essere iscritte nei registri regionali, le organizzazioni di volontariato devono avvalersi per lo svolgimento delle attività «in modo determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti» inoltre nello statuto «devono essere espressamente previsti l’assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti». Debbono essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
La registrazione dell’atto costituivo e dello statuto, riportati su carta uso bollo, è fatta gratuitamente (entro il termine massimo di 30 giorni dall’effettuazione dell’assemblea costituente) dall’ufficio del registro atti privati, a condizione che risulti che «l’associazione è stata costituita ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1991 n. 266 sul volontariato e che verrà richiesta l’iscrizione nei registri regionali».
Possono essere registrate, sempre gratuitamente, più copie dell’atto costituivo e dello statuto purché ognuna di esse sia sottoscritta da tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione, le firme devono essere apposte su ciascun atto e non essere fotocopiate.
Allegato 2
ESTRATTO DALLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE TUTORI VOLONTARI
Art. 1. - È costituita l’Associazione Tutori Volontari senza fini di lucro, con sede in Torino, via Artisti 36. La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2096.
Art. 2. - L’Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, ha lo scopo di:
– promuovere una idonea regolamentazione giuridica dell’interdizione, inabilitazione, tutela e curatela;
– assumere la tutela, affidata al Presidente dell’Associazione stessa o ai suoi componenti dalle competenti autorità, di persone minorenni o interdette;
– difendere i legittimi interessi e diritti dei tutelati.
In particolare, per la realizzazione degli scopi sopra indicati e nell’intento di agire a favore della collettività, l’Associazione si propone di:
– raccogliere e analizzare la documentazione relativa all’interdizione, inabilitazione, tutela e curatela;
– organizzare corsi di informazione e formazione;
– promuovere e partecipare a convegni, seminari e altre analoghe iniziative;
– diffondere la propria esperienza.
Le attività suddette sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei Soci.
Art. 3. - Anche nei casi in cui l’autorità giudiziaria affidi la tutela ad un componente dell’Associazione, gli interventi del tutore saranno opportunamente coordinati dagli organi statutari.
Art. 4. - I Soci possono proporre al Giudice tutelare di affidare la propria tutela e quella dei loro congiunti al Presidente o a un socio dell’Associazione. Inoltre possono essere affidati ai soggetti di cui sopra altri compiti specifici: esecutore testamentario, ecc. Il Presidente e i Soci possono proporre al Giudice tutelare di affidare a loro stessi la tutela di soggetti non soci e non congiunti, sia minorenni, sia adulti purché dichiarati interdetti.
Art. 5. - L’Associazione non ha qualificazione politica, sindacale e confessionale.
Art. 6. - I Soci si distinguono in:
– fondatori. Sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
– ordinari. Per essere ammessi devono presentare domanda scritta corredata dal proprio curriculum vitae, essere proposti da un altro socio e ottenere il parere favorevole all’ammissione, da deliberarsi dal Consiglio direttivo.
I Soci devono frequentare i corsi di informazione, formazione e aggiornamento predisposti dall’Associazione ed essere in regola con il pagamento delle quote sociali. Il numero dei Soci è illimitato.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente.
Sull’eventuale reiezione della domanda di adesione, che deve essere sempre motivata, si pronuncia l’Assemblea.
La qualità di Socio si perde:
– per recesso;
– per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;
– per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
– per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo,
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica. Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta alla Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso. Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 7. - I Soci sono obbligati:
– ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
– a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
– a versare la quota associativa.
I Soci hanno diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nonché all’Assemblea con diritto di voto;
– ad accedere alle cariche associative.
Art. 8. - L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
– contributi degli aderenti
– contributi privati;
– contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il mese di giugno.
Art. 9. - Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.
(omissis)
Art. 13. - Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.
(omissis)
Allegato 3
REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE TUTORI VOLONTARI
L’attività di tutela dei soci dell’associazione è rivolta primariamente verso minori senza famiglia, handicappati intellettivi gravi, anziani incapaci di autotutelarsi per motivi psico-fisici, ricoverati in istituti di assistenza o comunità alloggio e che non hanno parenti disponibili o capaci ad assumersi la tutela.
Premesso che l’attività di tutore esercitata in maniera efficace comporta un impegno continuativo di una certa entità, è stabilito che ciascun Socio possa assumere al massimo una tutela ed una protutela. In casi eccezionali e temporanei è ammessa l’assunzione di due tutele.
Gli incontri del direttivo si tengono mediamente una volta ogni tre mesi. Una volta al mese è previsto invece il coordinamento tra tutori al quale sono invitati a partecipare tutti i Soci.
L’Associazione, al fine di mantenere un’efficace azione di coordinamento e di conoscenza tra i propri aderenti, fissa in venti il numero massimo di Soci. Oltre tale numero si darà vita ad un’altra associazione che si svilupperà analogamente, secondo i principi stabiliti dallo statuto e dal regolamento dell’associazione tutori di origine. Questa nuova associazione sarà costituita preferibilmente da Soci aventi la medesima territorialità. Raggiunta nuovamente la completezza numerica (15/20 soci) si continuerà allo stesso modo, rispettando così l’art. 6 dello Statuto che recita: «Il numero di Soci è illimitato».
Per quelle spese sostenute dal socio nell’attività di tutore, che non possono essere formalmente documentate e rimborsate dal tutelato, il Direttivo stabilisce un rimborso spesa di tipo forfettario.
Per l’ammissione di un nuovo aderente, che avviene generalmente su presentazione di un socio, è necessaria la compilazione di un prospetto riportando alcuni dati personali ed una dichiarazione di consenso al trattamento degli stessi ai sensi della legge 675/1996 e sue modifiche e integrazioni.
La quota di iscrizione per l’anno 2003 è pari a 30 euro.
Il nuovo socio al momento dell’iscrizione riceve, assieme alla tessera dell’Associazione, il presente documento ed il libro: “A scuola di diritti” di R. Carapelle e F. Santanera.
Il Socio ha l’obbligo di frequentare i corsi di formazione proposti dall’Associazione. L’Associazione prevede in via generale di effettuare ogni due anni un corso di formazione di base o di aggiornamento.
L’Associazione Tutori Volontari aderisce al C.S.A. - Coordinamento Sanità Assistenza tra i movimenti di base.
Le variazioni al presente regolamento interno sono deliberate dal Direttivo.
(1) Presidente della Associazione tutori volontari.
(2) Riportiamo di seguito il programma del corso di formazione:
INTRODUZIONE
- 1° incontro - mercoledì 24 aprile - “Il soggetto debole e la rete dei servizi” - Presentazione del progetto dell’amministratore di sostegno, sue finalità e ambito d’intervento; descrizione della rete dei servizi e dei soggetti, istituzionali e non, operanti nel territorio (Comune, Difensore civico, Ulss, Ipab, cooperative, associazioni ed enti di volontariato, sindacati e patronati…); riferimenti legislativi su handicap, psichiatria, anziani, disagio; il disagio sociale e l’importanza della relazione nel rapporto con soggetti in qualche modo svantaggiati o deboli. Relatori: dott.ssa Emilia Laugelli (Assessore agli interventi sociali del Comune di Schio), dott. Iusuf Hassan Adde (Capo del servizio sociale del Comune di Schio), un assistente sociale del Comune di Schio.
PARTE PRIMA - SOGGETTI E AREE D’INTERVENTO
- 2° incontro - giovedì 9 maggio - “Anziani” - Dati statistici territoriali; conoscenze di base di psicologia e geriatria dell’anziano; l’anziano, nella coppia, nella sua famiglia e l’anziano solo; l’intervento della figura di supporto: esperienze del volontariato. Relatori: dott. Luigi Salvador (Primario di geriatria dell’Ulss 4), don Giuseppe Bonato (Caritas vicariale).
- 3° incontro - giovedì 16 maggio - “Handicap” - Dati statistici territoriali; l’intervento dei servizi per le diverse tipologie di disabilità; la relazione con soggetti portatori di handicap; esperienze: i vissuti della famiglia del disabile nelle diverse fasi di vita; riflessioni sul “dopo di noi”. Relatori: Oriana Zaltron (Responsabile unità organizzativa disabilità di Schio); dott.ssa Francesca Baccaro (Anffas di Schio).
- 4° incontro - giovedì 23 maggio - “Disagio mentale” - Definizione del fenomeno e dati statistici territoriali; la risposta dei servizi al disagio mentale; la figura di sostegno e la gestione delle relazioni interpersonali; esperienze di volontariato nell’ambito della salute mentale. Relatori: Dott. Riccardo D’Avanzo (Responsabile del CSM di Schio), Gabriella Bruni (Aitsam).
PARTE SECONDA - ASPETTI GIURIDICI ED AMMINISTRATIVI
- 5° incontro - giovedì 6 giugno - “Aspetti previdenziali” - Il sistema di leggi, regolamenti, circolari di pubblico interesse; aspetti pensionistici e previdenziali (le pensioni, le indennità, le altre prestazioni); i diritti dei genitori di persone con handicap, le agevolazioni per le spese di cura, altre agevolazioni fiscali per i soggetti deboli. Relatori: rappresentanti delle associazioni sindacali (Cgil-Cisl-Uil).
- 6° incontro - giovedì 13 giugno - “Le responsabilità e gli istituti per la gestione degli affari altrui” - Aspetti di responsabilità (patrimoniale, civile, penale), amministrativi (documentazione, garanzie) e burocratici (domande, certificati, autocertificazione) nella gestione degli affari altrui; gli istituti giuridici più comuni: la cointestazione bancaria, la delega, la gestione d’affari, le procure. Relatori: notaio Giovanni Carraro, avv. Umberto Poscoliero del Comune di Schio.
- 7° incontro - giovedì 20 giugno - “Tutela e curatela” - Gli istituti della inabilitazione ed interdizione; compiti del tutore, del curatore e rapporti con il giudice tutelare; responsabilità del tutore e del curatore. Relatore: dott. Dario Crestani (Giudice tutelare del Tribunale di Vicenza).
CONCLUSIONE
- 8° incontro - giovedì 27 giugno - “L’esperienza dell’Associazione tutori volontari di Torino - Conclusioni” - Relatori: Giuseppe D’Angelo (Presidente dell’Associazione tutori volontari di Torino); dott.ssa Emilia Laugelli (Assessore agli interventi sociali del Comune di Schio).
(3) 348. Scelta del tutore. «Il Giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
«Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
«Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l’età di anni
sedici.
«In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’art. 147».
(4) 350. Incapacità all’ufficio tutelare. «Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà dei genitori;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della potestà dei genitori o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti».
(5) Per un resoconto dettagliato, anche in tipologia e numero, si veda l’articolo “Servizi socio-assistenziali del Comune di Torino per i soggetti con handicap” in Prospettive assistenziali, n. 140, ottobre-dicembre 2002.
(*) Tratto da “A scuola dei diritti - Come difendersi da inadempienze e abusi della burocrazia sociosanitaria” di Roberto Carapelle e Francesco Santanera - Utet libreria - 1997, Torino.