Sul diritto di voto per gli interdetti
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- Last Updated on Thursday, 08 September 2022 10:53
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Il diritto di voto è riconosciuto dall’art. 48 della Costituzione Italiana.
Esso è qualificato come:
- universale: spettando a tutti gli elettori maggiorenni a prescindere dal sesso (NB: la stessa Costituzione stabilisce che il diritto di elettorato attivo per il Senato si acquista a 25 anni);
- personale: nel senso che deve essere esercitato dall’elettore personalmente non potendo essere oggetto di delega;
- eguale: il voto espresso da un elettore è uguale al voto espresso da qualunque altro elettore;
- libero e segreto: il voto non può essere oggetto di pressioni esterne e, pertanto, è anonimo.
Il diritto di voto (art. 48 ultimo comma Cost.) non può essere limitato se non per:
- incapacità civile;
- per effetto di sentenza penale irrevocabile;
- nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Questa norma rappresenta solo una possibilità per il Legislatore ordinario: il Parlamento è libero di stabilire o meno queste limitazioni al diritto di voto.
Limitazioni al diritto di voto nella legislazione ordinaria
Ai sensi del Testo Unico delle Leggi recanti norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223) sono esclusi dall’elettorato attivo i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dagli artt. 2 e 3.
Il testo originale dell’art. 2 prevedeva al primo comma (punto n. 1), l’esclusione del diritto di voto per gli interdetti e per gli inabilitati per infermità di mente.
Tale indicazione è stata rimossa dall’art. 11 della Legge 13 maggio 1978, n. 180.
La citata abrogazione ha avuto l’effetto di eliminare dal nostro ordinamento ogni residua causa di limitazione del diritto di voto per incapacità civile.
L’interdetto, pertanto, è titolare del diritto di voto: il riconoscimento, anche alle persone con disabilità psichiche, dei diritti politici rappresenta cioè un momento di maturazione e di progresso democratico e civile.
Norme che facilitano l’esercizio di voto
L’ordinamento italiano determina i casi nei quali occorre garantire l’esercizio del diritto di voto a certe categorie di persone in difficoltà:
- il Comune deve organizzare i servizi di trasporto che favoriscano gli elettori non deambulanti nel raggiungimento del seggio elettorale (art. 29 comma 1 della Legge n. 104/1992);
- qualora la sede della sezione non sia accessibile mediante sedia a rotelle, l’elettore non deambulante può esercitare il diritto di voto presso altra sezione del Comune (individuata secondo i criteri di Legge) priva di barriere architettoniche, previa esibizione di attestazione medica (le ASL devono organizzarsi perché nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale medici autorizzati rilascino dette certificazioni) che certifichi l’impossibilità o la ridotta deambulazione ovvero della copia della patente di guida speciale (art. 1 della Legge n. 15/1991 e art. 29 comma 2 della Legge n. 104/1992);
- I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità hanno diritto di esercitare il voto mediante l’assistenza di una persona di fiducia. La condizione che da titolo al voto assistito deve essere comprovata da apposita documentazione [esibizione della tessera elettorale sulla quale risulti annotato il simbolo AVD apposto in base alla certificazione medica idonea; oppure esibizione del libretto nominativo “categoria ciechi civile” rilasciato dall’IINPS; oppure esibizione certificazione medica che attesti l’impossibilità al voto rilasciata dalle ASL nei tre giorni antecedenti la consultazione elettorale] (art. 55 secondo comma, D.P.R. n. 361/1957);
- gli elettori affetti da grave infermità, tale da impedire loro l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali, possono chiedere (non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione), allegando la necessaria certificazione medica che indichi, eventualmente, la necessità del voto assistito (salvo che questo non sia già annotato sulla tessera elettorale), al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, di esprimere il voto presso l’abitazione (art. 1 della Legge n. 22/2006);
- gli elettori ricoverati nelle case di riposo per anziani o cronicari devono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero (art. 42 D.P.R. n. 570/1960);
- i tossicodipendenti degenti presso strutture di associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private devono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero (art. 42 D.P.R. n. 570/1960).
Dal suddetto elenco risultano, pertanto esclusi gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente: per questi, infatti, non è prevista dalla Legge alcuna modalità di “supporto” nell’esercizio del diritto di voto (a meno che la Persona non si trovi anche in una delle condizioni numerate sopra).
Se si deve garantire lo spirito della Legge n. 180/1978, “portare” l’avente diritto interdetto (o inabilitato) a votare potrebbe rappresentare un condizionamento della sua volontà, che ne limiterebbe la capacità di autoaffermazione.
Se l’assistenza al voto dovesse servire, cioè, a sostituire le valutazioni critiche dell’assistito, tutto il meccanismo dell’esercizio di un diritto di voto non delegabile, ne apparirebbe profondamente snaturato.
Nella logica della riforma in materia di strumenti di protezione dei soggetti deboli, infatti, ai sensi della Legge n. 6/2004 che ha introdotto l’amministrazione di sostegno stabilendo, anche per gli istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione), come fondamentale per lo sviluppo della persona la valorizzazione delle capacità residue, ha senso che l’interdetto e l’inabilitato esprimano il voto in totale autonomia, in quanto siano in grado di attribuire, per quanto possibile e in modo consapevole, valore alla propria scelta.
Solo in questi termini il voto potrebbe dirsi libero, così come previsto dalla Costituzione.
Riferimenti bibliografici:
Interdizione giudiziale e diritto di voto di Federico Girelli, www.eius.it/articoli/2006/007.asp
Infermità mentale, interdizione e diritto di voto di A.Manacorda, Foro Italiano, 1988, I, 357.
Giurisprudenza:
Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, ordinanza 10 aprile 1984, in Giurisprudenza Costituzionale, 1985, II, 45;
Corte Costituzionale, sentenza 30 settembre 1987, n. 303, in Foro Italiano, 1988, I, 354 (Nota di V. Messerini)