Promemoria sul diritto alle cure sanitarie
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- Last Updated on Tuesday, 14 September 2021 13:58
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PROMEMORIA ESSENZIALE.
ADULTI, ANZIANI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI, PERSONE CON DEMENZA SENILE: HANNO IL PIENO E, SE NECESSARIO, IMMEDIATO DIRITTO ALLE CURE SANITARIE SENZA LIMITI DI DURATA
1. In base dell’articolo 2 della legge n. 833/1978, il Servizio sanitario nazionale è tenuto ad assicurare «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata». Pertanto, il Servizio sanitario deve provvedere a tutti gli infermi siano essi giovani, adulti o anziani, guaribili o non guaribili, autosufficienti o non autosufficienti, ricchi o poveri.
2. I parenti, ricchi o poveri, degli infermi non hanno alcun obbligo di fornire prestazioni sanitarie ai propri congiunti maggiorenni non autosufficienti a seguito di patologie e/o disabilità invalidanti. Infatti, l’articolo 23 della Costituzione stabilisce perentoriamente che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» e mai il Parlamento ha assegnato ai congiunti degli infermi compiti attribuiti al Servizio sanitario nazionale. Quindi nessuna Istituzione (Regioni, Comuni, altri enti) può imporre ai familiari di infermi non autosufficienti l’esecuzione delle attività sanitarie indicate al punto 1.
3. Tenuto conto dell’importanza, anche ai fini terapeutici, delle prestazioni domiciliari, è auspicabile che finalmente il Parlamento ne riconosca la priorità sulla base dei seguenti principi:
a) volontaria disponibilità di un familiare o di un conoscente del malato (lo indichiamo come “accuditore domiciliare”) che assume il compito di assicurare, direttamente e/o tramite altre persone, una presenza attiva a domicilio 24 ore su24 al fine di garantire gli interventi necessari anche nei casi di esigenze improvvise e di evitare di incorrere nel reato di abbandono di persona incapace (articolo 591 del codice penale) nei casi di autolesionismo dell’infermo o di danni subiti dal malato da persone introdottesi anche abusivamente nella sua abitazione;
b) accettazione delle prestazioni domiciliari da parte dell’infermo o della persona che lo rappresenta;
c) valutazione positiva delle prestazioni domiciliari, dell’idoneità dell’accuditore domiciliare e dell’adeguatezza dell’abitazione da parte del medico di fiducia dell’infermo;
d) garanzie scritte da parte dell’Asl di residenza dell’infermo in merito alle prestazioni domiciliari che devono essere fornite dal medico di fiducia dell’infermo, dai medici specialisti, dagli infermieri e, se necessario, dei riabilitanti come stabilito dall’articolo 54 della legge 289/2002;
e) assicurazioni scritte da parte dell’Asl di residenza dell’infermo nei riguardi degli eventuali interventi da assicurare nei casi di emergenza dell’infermo e di impossibilità, per qualsiasi motivo, dell’accuditore domiciliare di garantire la presenza sua e/o degli altri collaboratori;
f) erogazione da parte dell’Asl di residenza dell’infermo di un contributo economico mensile, eventualmente non superiore all’onere economico a carico del Servizio sanitario nei casi di ricovero presso le Rsa – Residenze sanitarie assistenziali – di infermi aventi analoghe esigenze sanitarie, in modo che l’infermo o la persona che lo rappresenta possa, insieme all’indennità di accompagnamento (nel 2021, euro 522,15 al mese), corrispondere il dovuto alle persone che assicurano le 24 ore su 24 di presenza attiva.
4. In violazione della Costituzione (il citato articolo 23 e l’articolo 32) e alle leggi vigenti (il sopra richiamato articolo2 della legge n 833/1978) vi sono ospedali e case di cura private, a volte anche quelle di ispirazione religiosa, che dimettono adulti e anziani non autosufficienti al termine delle fasi acute delle patologie che ne hanno determinato la degenza sanitaria. In questi casi per continuare le cure dell’Asl senza limiti di durata è sufficiente inviare le raccomandate a/r e le lettere, il cui fac-simile è reperibile sul sito www.fondazionepromozionesociale.it, e seguire scrupolosamente le relative indicazioni allegate allo stesso fac-simile.
5. È particolarmente importante che:- una sola persona, quella che sottoscrive le raccomandate a/r e le lettere, si occupi dell’opposizione alle dimissioni;- questa persona non deve mai, assolutamente mai, accettare risposte verbali o telefoniche in merito all’opposizione alle dimissioni, precisando esclusivamente che attende una risposta scritta dal Direttore generale dell’Asl di residenza dell’infermo.
6. Le Rsa – Residenze sanitarie assistenziali – sono i moderni cronicari in cui, in base alle norme vigenti (legge n.833/1978 e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e del 12 gennaio 2017), il Servizio sanitario nazionale, a sua cura e spese, deve provvedere a curare gli infermi non autosufficienti, salvo che gli infermi stessi – se in grado di programmare il loro presente e il loro futuro – o coloro che li rappresentano decidano volontariamente di scegliere altre soluzioni. Nei casi di ricovero presso Rsa disposto dall’Asl, la stessa Asl deve versare almeno il 50% della retta totale. Il rimanente 50% è a carico del ricoverato sulla base delle norme sull’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159).Qualora le risorse dell’infermo non siano sufficienti, il sopracitato Decreto prevede, in certi casi, l’intervento economico del coniuge, dei figli conviventi o non conviventi. La rimanenza deve essere versata dal Comune di residenza dell’infermo.
ATTENZIONE: poiché in base all’articolo 117 della Costituzione - 2° comma, lettera l) - «lo Stato ha legislazione esclusiva» in merito all’«Ordinamento civile» e cioè anche nei confronti dei rapporti economici fra istituzioni pubbliche e cittadini, nessuno (né Regioni, né Comuni, né altri enti) può modificare le disposizioni concernenti l’Isee, salvo stabilire condizioni più favorevoli per i cittadini. Secondo alcuni, l’obbligo delle contribuzioni economiche a carico del coniuge e dei figli conviventi o non conviventi viola la Costituzione, in particolare gli articoli 3 e 32.
(Tratto da Prospettive assistenziali n. 214/2021).