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No alla cartella esattoriale inviata al Tutore del disabile

Ordinanza della Corte di Cassazione

 

Con la Ordinanza n.9135/2015, depositata il 6.5.2015, la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità della cartella esattoriale che individui, quale debitore dei costi di contribuzione al servizio di refezione fruito da persona disabile, il suo tutore e non l’interdetto.

 Il ricorso trae origine da una controversia insorta tra il tutore di un soggetto disabile ed il Comune di Pavia per il pagamento del servizio di refezione erogato dal Centro Diurno Disabili gestito dal Comune. In particolare, il tutore si era visto recapitare una cartella di pagamento intestata a proprio nome, secondo la quale egli risultava essere debitore nei confronti del Comune di Pavia delle somme relative alla contribuzione ai costi per il servizio di refezione fruito dal soggetto disabile posto sotto la sua tutela.

La Corte, aderendo integralmente alle difese svolte dal ricorrente, ha infatti rilevato che, poiché il pagamento di tali costi di contribuzione è a carico del patrimonio del soggetto disabile (stante il fatto che il servizio di refezione è stato erogato in suo favore), la circostanza che la cartella esattoriale abbia identificato quale debitore in proprio il tutore, senza menzionare la sua qualità, ha comportato un’inammissibile commistione tra il patrimonio dell’interdetto e quello del suo tutore.

La decisione della Corte Suprema di Cassazione, dunque, si pone a tutela dei più elementari principi dell’ordinamento, tra cui quello della persistenza della soggettività giuridica della persona disabile, anche successivamente all’avvenuta interdizione, nonché quello della personalità della responsabilità patrimoniale.

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