RIFORMA ADS E TUTELA
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- Created on Monday, 06 May 2024 20:27
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Revisione dell'ADS e abrogazione della Tutela: proposta di 'Diritti alla Follia"
La proposta di legge dell'Associazione "Diritti alla Follia" sulla revisione delle norme relative all'ADS e sull'abrogazione della tutela e dell'interdizione pone come principio fondamentale l'impossibilità per l'ADS di sostituirsi al beneficiario in ogni circostanza.
Questo principio, considerato prioritario, risponderebbe alla necessità di contrastare abusi e pericoli.
Considerando che la riforma proposta include anche l'abrogazione dell'interdizione e della tutela, emergono dubbi su chi debba prendere decisioni per le persone completamente incapaci di agire autonomamente.
Siamo peraltro consapevoli che l'art. 12 della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità è interpretato come necessità di abolire l'interdizione ovvero ogni forma di "sostituzione" della persona. E la Convenzione Onu è stata recepita con legge dello Stato (la legge 3 marzo 2009, n. 18).
Comprendiamo che tale disposizione tende ad evitare eventuali abusi in caso di totale sostituzione al beneficiario.
Ci domandiamo però come gestire chi è totalmente incapace di decidere e di esprimersi in merito, vista la gravità della propria condizione.
Un esempio significativo è rappresentato dalle persone con grave disabilità intellettiva o autismo dalla nascita, le quali non hanno una "storia" personale utilizzabile per interpretare le loro preferenze, a differenza, ad esempio, degli anziani affetti da Alzheimer.
L'Associazione Diritti alla Follia nella proposta di legge non offre a nostro avviso una risposta chiara a questi interrogativi, lasciando un'area di incertezza.
La risposta fornita da chi promuove di abolire ogni forma di “sostituzione alla persona, è di rivolgersi a cosiddetti "sistemi di sostegno al processo decisionale" (un team collegiale composto dall’Amministratore di sostegno, familiari, giudice tutelare, assistente sociale,…) che, per le persone di cui trattasi, ci paiono difficili da attuare se non addirittura peggiorative rispetto al riconoscimento di una singola figura (il tutore) che può svolgere un genitore, un figlio, un fratello, ecc. che esegua con diligenza, con affetto il proprio ruolo pur con la regolare verifica del Giudice tutelare.
Ad ogni modo sulla questione dell’abolizione dell’interdizione e dell’inabilitazione, riteniamo che sia possibile, senza particolari intoppi, promuovere da subito l’abrogazione dell’inabilitazione in quanto le funzioni previste per tale strumento di protezione possono essere ricomprese/sovrapposte nell’istituto dell’Amministrazione di sostegno. Dopodichè, in caso di soppressione dell’interdizione occorrerebbe però rafforzare le procedure per la nomina di Amministratore di sostegno.
Ciò si potrebbe ottenere prevedendo almeno:
a) ulteriori garanzie (accertamenti, mezzi istruttori,…) utili ai fini della decisione di nomina dell’amministrazione di sostegno, al fine di evitare eventuali abusi. Ricordiamo difatti che la procedura per ottenere la tutela legale offre un livello di garanzie più elevato per la persona interessata rispetto all'Amministrazione di sostegno. In particolare, prima di procedere con la nomina del tutore da parte del Giudice tutelare, è necessario che un altro Giudice emetta una sentenza di interdizione. Questo passaggio serve a fornire un ulteriore livello di protezione per gli interessi della persona coinvolta;
b) la nomina obbligatoria di un amministratore di sostegno che possiamo chiamare “aggiunto”, con compiti simili a quelli svolti dall’attuale “protutore”. La nomina potrebbe essere facoltativa, invece, qualora l’accertamento di cui al punto precedente non confermasse la necessità di un completo passaggio di poteri all’amministratore di sostegno;
c) la rimozione della possibilità che la “tutela” venga assegnata ad enti, e al relativo personale, aventi anche funzioni assistenziali (Comuni, Consorzi, Istituti di ricovero, ecc.), in palese situazione di conflitto di interessi, oggi purtroppo situazione ancora esistente.