Alcune importanti sentenze
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- Created on Friday, 28 February 2014 16:30
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Alcune importanti sentenze sul diritto degli anziani malati cronici non autosufficienti alle cure socio-sanitarie
Di particolare importanza è la recente sentenza del Tar del Piemonte n. 199/2014 in cui viene confermata l’illegittimità delle liste di attesa predisposte delle Asl nei riguardi degli anziani malati cronici non autosufficienti, delle persone affette dal morbo di Alzheimer o colpite da altre forme di demenza senile, oltre un milione di nostri concittadini, le cui esigenze diagnostiche e terapeutiche sono indifferibili.
Molto eloquenti le seguenti affermazioni contenute in questa sentenza:
a) «Nell’ambito dell’area dell’integrazione socio-sanitaria il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 (Allegato n. 1.C) è intervenuto a delineare i Livelli essenziali di assistenza (c.d. Lea) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, ossia quelle prestazioni che devono essere garantite dal Servizio sanitario, in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, e che sono erogate o a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente (così l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992). I livelli così stabiliti sono stati poi confermati, a livello legislativo, dall’articolo 54 della legge n. 289 del 2002»;
b) «Non può dimenticarsi che le pur stringenti esigenze di contenimento dei costi, anche per quelle Regioni (come il Piemonte) che si trovino nelle condizioni di squilibrio economico-finanziario, non può ridondare in danno del diritto dei cittadini – costituzionalmente protetto – al godimento del già ricordato “nucleo irriducibile” della tutela della salute, coincidente, per quello che qui interessa, con la previsione dei Lea dell’area dell’integrazione socio-sanitaria»;
c) Per quanto concerne il divieto di maggiori spese nel settore sanitario vi è comunque «la necessità di un suo bilanciamento con il diritto costituzionale alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 32 della Costituzione, bilanciamento che non potrebbe giammai concludersi con il totale azzeramento della seconda istanza. Quest’ultima, infatti, dovrebbe pur sempre essere salvaguardata almeno nel suo contenuto minimo, al di sotto del quale essa rimarrebbe un guscio vuoto. E quel contenuto minimo non può non essere identificato proprio nei Livelli essenziali di assistenza, quali delineati dal legislatore statale nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (articolo 117, comma 2, lettera m, della Costituzione)».
Occorre tener presente che le azioni dirette al rispetto delle esigenze fondamentali delle persone non autosufficienti sono anche un importantissimo (e doveroso) atto di autotutela in quanto da un momento all’altro, soprattutto mano a mano che aumenta la nostra età, ognuno di noi può perdere la propria autonomia ed avere quindi bisogno di essere aiutato per gli atti indispensabili (bere, mangiare, vestirsi, spostarsi, ecc.) senza essere capace – nel casi più gravi e purtroppo di gran lunga più frequenti – di segnalare queste vitali necessità.