Tso - Trattamento sanitario obbligatorio
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Legge 23 dicembre 1978 , n. 833
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.
(G.U. Serie Pregressa , n. 360 del 28 dicembre 1978)
(…)
Art. 34.
(Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per
malattia mentale)
La legge regionale, nell'ambito della unita' sanitaria locale e nel
complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina
l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono
funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute
mentale.
Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono
essere disposte nei confronti di persone affette da malattia
mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle
malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi
territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale puo'
prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza
ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere
urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati
dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che
consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie
extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve
essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma
dell'articolo 33 da parte di un medico della unita' sanitaria locale
e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente
comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato
presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di
diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la
salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi
extraospedalieri, al fine di garantire la continuita' terapeutica. I
servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti
letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
Art. 35.
(Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale
e tutela giurisdizionale)
Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da
emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto
comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo
33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato,
entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice
tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le
informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con
decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e
ne da' comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il
sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio
in condizioni di degenza ospedaliera.
Se provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e'
disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza
dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo
comune, nonche' al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra
il comune di residenza.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e'
adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va
data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato
competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba
protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore
prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico
della unita sanitaria locale e' venuto a formulare, in tempo utile,
una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il
quale ne da' comunicazione al giudice tutelare, con le modalita' e
per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente
articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento
stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente o' tenuto a comunicare al
sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuita'
di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo
del trattamento sanitario; comunica altresi' la eventuale
sopravvenuta impossibilita' a proseguire il trattamento stesso. Il
sindaco, entro 43 ore dal ricevimento della comunicazione del
sanitario, ne da' notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessita' il giudice tutelare adotta i
provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per
amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto
comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto
del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi
di un delitto piu' grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Chi e' sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque
vi abbia interesse, puo' proporre al tribunale competente per
territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice
tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del
termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco
puo' proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del
provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in
giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da
persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto
separato. Il ricorso puo' essere presentato al tribunale mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle
parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, e'
notificato alle parti nonche' al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha
disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico
ministero, puo' sospendere il trattamento medesimo anche prima che
sia tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede
entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove
disposte di ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di
bollo. La decisione del processo non e' soggetta a registrazione.
(…)