Case di cura e segnalazioni alla procura
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- Ultima modifica il Domenica, 30 Giugno 2019 16:28
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DIRITTO ALLA CONTINUITA’ DELLE CURE E NOMINA DI TUTORE
Ci sono stati segnalati alcuni casi di comportamenti deplorevoli da parte di Case di cura private convenzionate per lungodegenze e riabilitazione di anziani malati cronici non autosufficienti, riguardanti la segnalazione al Tribunale di familiari nel caso di opposizione alle dimissioni di anziani malati cronici non autosufficienti.
Ma andiamo con ordine. Capita purtroppo non di rado che, dopo un periodo di 30/60 giorni, al termine cioè del previsto periodo di ricovero per riabilitazione disposto dall’Asl, la Casa di cura tenda illegittimamente a proporre ai familiari le dimissioni del paziente anziano malato cronico non autosufficiente nonostante permangano le condizioni di malattia e dipendenza da terzi dello stesso.
Si tratta di proposta di dimissioni intesa come cessazione della presa in carico dell’infermo da parte del Servizio sanitario e incarico (ovvero scarico) del paziente e delle sue necessità di cure ai familiari che volontariamente se ne fanno carico.
Anziché pertanto sollecitare l’intervento dell’Asl affinchè garantisca – com’è suo compito e dovere - l'erogazione di adeguate prestazioni domiciliari, laddove perseguibili, oppure in alternativa il trasferimento in una struttura convenzionata tipo Rsa, garantendo la necessaria continuità delle cure del paziente non autosufficiente, la casa di cura si rivolge sovente ai familiari scaricando loro l’infermo.
Occorre qui ricordare che in base alle leggi vigenti è il Servizio sanitario nazionale obbligato ad assicurare «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata» (articolo 2 della legge 833/1978). Peraltro l’articolo 23 della Costituzione stabilisce che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Pertanto poiché il Parlamento non ha mai approvato norme per attribuire ai congiunti degli infermi le competenze assegnate al Servizio sanitario nazionale, ne consegue che le cure devono essere fornite dall’Asl e non familiari o dai tutori/Amministratori di sostegno.
È pertanto assolutamente necessaria ancorchè legittima nei casi suesposti la richiesta di continuità delle cure dell’infermo attraverso la procedura di opposizione alle dimissioni effettuata dall'utente o da un suo familiare (cfr. le informazioni e la lettera facsimile presente sul sito www.fondazionepromozionesociale.it).
A fronte della succitata iniziativa di rifiuto delle dimissioni volta a far valere il diritto del malato alle cure sanitarie e socio-sanitarie, dunque è capitato purtroppo che alcune Case di cura abbiano segnalato al Tribunale di competenza la necessità di nomina di un Amministratore di sostegno o di un tutore. Ciò è fatto avvalendosi, in maniera scorretta ed anche intimidatoria, di quanto previsto dall’articolo 406 del codice civile: «I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso (…) o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero».
Nella segnalazione effettuata dalla struttura di ricovero al Tribunale è altresì non di rado fatto riferimento ad un presunto atteggiamento poco collaborativo e di disinteresse del familiare nei confronti del paziente, mettendone così in cattiva luce il suo operato.
La Casa di cura dunque si rivolge al Tribunale affinché di fatto esautori i familiari e nomini in loro sostituzione una figura esterna quale amministratore di sostegno – o un tutore – che si faccia pertanto carico del congiunto non autosufficiente e provveda al posto dell’Asl alle sue cure, se necessario ricoverandolo anche privatamente.
Premesso che l’articolo 406 del codice civile nasce nell’ambito della tutela legale al fine di non lasciare scoperte posizioni bisognose di sostegno e/o di rappresentanza dando incarico ai Responsabili dei servizi sociali o sanitari «direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona» di proporre al giudice tutelare il ricorso per la nomina di un Amministratore di sostegno o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero, è chiaro che laddove vi sia l’attenta presenza dei familiari tale segnalazione non trova nessun fondamento se non peresautorare gli stessi familiari e imporre coattivamente nei confronti del paziente decisioni illegittime da parte delle istituzioni.
È quello che è capitato recentemente, dove alcune volte a seguito di tale segnalazione il giudice tutelare ha purtroppo autorizzato la nomina di un amministratore di sostegno esterno che poi ha provveduto alla continuità delle cure del paziente attingendo dalle risorse proprie della persona amministrata e pagando per intero le spese di cura che in caso di prestazione socio-sanitaria in Rsa avrebbero dovuto, in base ai Lea, Livelli essenziali di assistenza, gravitare almeno per un 50% del costo sul servizio sanitario.
Quello delle Direzioni sanitarie delle Case di cura è dunque un comportamento scorretto nonchè intimidatorio.
Bisogna peraltro ricordare che i familiari hanno priorità nella nomina ad amministratore di sostegno o tutore. Difatti il codice civile all’articolo 408 prevede che tra i soggetti che possono essere nominati Amministratore di sostegno (la cui scelta «avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario»), il giudice tutelare preferisca, ove possibile «il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata».
Inoltre è previsto che per ragioni di conflitto di interesse «non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario».
Altresì è utile sottolineare che la legittima richiesta di continuità delle cure da parte del familiare di una persona malata e non autosufficiente attraverso l'opposizione alle dimissioni non costituisce di fatto alcun abbandono del malato, ma anzi detta richiesta è corretta e necessaria per garantire l'intervento della sanità a favore di persona che ha necessità di continuità delle cure.
Che cosa fare? In via generale nei casi vi sia un congiunto totalmente o parzialmente incapace o impossibilitato di provvedere ai propri interessi è consigliabile al familiare presentare al più presto la richiesta di nomina di tutore o amministratore di sostegno.
La procedura è molto semplice. Per quanto riguarda l'amministratore di sostegno occorre compilare la modulistica -- scaricabile in genere dal sito internet del Tribunale di competenza in base alla residenza del beneficiario del provvedimento -- compilarla e presentarla, da parte di chi si propone amministratore di sostegno, alla Cancelleria del tribunale senza necessità di avvalersi di un legale; nel caso di una tutela occorre invece presentare ricorso alla Procura affinché la persona venga dapprima interdetta e successivamente sia nominato un tutore.
Per contrastare invece la segnalazione al tribunale da parte della Direzione sanitaria sopra descritta, è bene che il familiare replichi per iscritto ricordando ed evidenziando al giudice tutelare l'impegno profuso a favore del proprio congiunto malato e non autosufficiente, citando possibilmente i riferimenti ai documenti che comprovano che ci si è occupati e ci si sta occupando del paziente (per es. ricevute di spese, pratiche presentate e seguite, ecc...) e che ci si è attivati a favore della tutela delle esigenze e dei diritti del proprio congiunto (allegando per es. la lettera di opposizione alle dimissioni con cui si è chiesta la continuità terapeutica prevista dalle leggi vigenti al fine di assicurare le cure che il Servizio sanitario è tenuto a fornire all'ammalato – così come a tutti i cittadini colpiti da patologie, qualsiasi ne sia la causa, la fenomenologia e la durata – cfr. articolo 2 della legge 833/1978). Si veda di seguito un facsimile di lettera.
In considerazione inoltre del contenuto della lettera della Casa di cura, se del caso è possibile querelare la Direzione della stessa struttura per le informazioni diffamatorie riportate nei confronti dei familiari.
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ………………….
Il/La sottoscritto/a …………………. figlio/a del/della sig.ra ……………………… gravemente malata, non autosufficiente, attualmente ricoverata presso la struttura…………………….……. fa presente che in data ……………… è venuta occasionalmente a conoscenza che la Direzione sanitaria della struttura citata. avrebbe presentato presso i Vs/ uffici una istanza per l’interdizione/amministrazione di sostegno della propria mamma.
Nell’evidenziare innanzitutto che tale istanza è stata presentata a totale insaputa dell/a sottoscritta , con la presente tiene a precisare quanto segue:
- il/la sottoscritto/a ha sempre assistito con la massima cura e dedizione possibile il proprio congiunto fornendo tutto il sostegno necessario (descrivere brevemente………………………………………………………………….… …………………………..………………………..………………………………)
- a far data dal ………………………… il/la sottoscritto/a ha dovuto provvedere al ricovero del proprio congiunto presso la struttura………………………………………. in quanto, in considerazione del peggioramento delle condizioni di salute, non era possibile fornire al domicilio le necessarie e dovute cure.
In ogni caso, anche durante il periodo di ricovero, la sottoscritta ha provveduto a fornire al proprio congiunto tutto il conforto necessario, andando a fargli visita periodicamente e sbrigando tutte le varie incombenze (specificare……………………………………………..……….)
- a seguito del perdurare delle critiche condizioni di salute e della situazione di non autosufficienza del proprio congiunto, il/la sottoscritto/a ha dovuto opporsi per scritto – tramite lettera raccomandata A/R del…………….. – alla proposta di dimissioni avanzata dalla Direzione sanitaria della struttura sopra citata, in considerazione dell’impossibilità della sottoscritta di fornire idonee cure al domicilio, facendo presente che è obbligo del Servizio sanitario provvedere alle cure e a fornire la continuità assistenziale senza limiti di durata anche nella fase di cronicità della malattia.
Per quanto sopra, al fine di continuare a poter fornire direttamente tutta l’assistenza necessaria al proprio congiunto, nel caso in cui il Tribunale valutasse la necessità di un provvedimento di tutela (o di amministrazione di sostegno), la sottoscritta si propone quale tutrice (o amministratore di sostegno) della propria madre.
In attesa di un riscontro in merito, cordiali saluti
Data…………, Firma ………………………..…..