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D.Legge per disposizioni al consenso al vaccino antiCovid per i soggetti incapaci

DECRETO LEGGE 5 gennaio 2021, n.1

(...)

Articolo 5        

Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti
Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture
sanitarie assistite

1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie
assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento
sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 del piano strategico
nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore
di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge
22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volonta'
eventualmente gia' espressa dall'interessato ai sensi del citato
articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma
418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che
avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

2. In caso di incapacita' naturale, ovvero qualora il fiduciario,
il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non
sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore
sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza
sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque
denominata, in cui la persona incapace e' ricoverata ne assume la
funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della
prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi nel
documento di cui al comma 3 si da' atto delle ricerche svolte e delle
verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacita' naturale
dell'interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del
responsabile medico della struttura, le attivita' previste dal
presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL
territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo
delegato.


3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti,
quando gia' noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o
stabilmente convivente o, in difetto, il parente piu' prossimo entro
il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale e' idoneo ad
assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata,
esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4,
della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla
somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei
successivi eventuali richiami e ne da' comunicazione al dipartimento
di prevenzione sanitaria competente per territorio.

4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformita' alla volonta'
dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge
n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformita' a quella delle persone
di cui al primo periodo dello stesso comma 3, e' immediatamente e
definitivamente efficace. Il consenso non puo' essere espresso in
difformita' dalla volonta' dell'interessato, espressa ai sensi degli
articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella
delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3.
Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore
sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui
l'interessato e' ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL
o il suo delegato, puo' richiedere, con ricorso al giudice tutelare
ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n.
219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per
difetto di disposizioni di volonta' dell'interessato, anticipate o
attuali, e per irreperibilita' o indisponibilita' dei soggetti di cui
al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale
sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2,
unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei
presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, e' comunicato immediatamente,
anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della
struttura in cui l'interessato e' ricoverato al giudice tutelare
competente per territorio sulla struttura stessa.

6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui
al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti
quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei
presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato,
immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5,
ovvero ne denega la convalida.

7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di
cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 e' comunicato
all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del
comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la
persona e' ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente
comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che
sia comunicato successivamente.

8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti
Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e' privo di effetti fino
alla comunicazione del decreto di convalida.

9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata
effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai
sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista
definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.
10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del
relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile
medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato,
ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile,
o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono
ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5
della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinche' disponga la
sottoposizione al trattamento vaccinale.

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