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ISTITUITI IN PIEMONTE GLI UPT

Prospettive assistenziali, n. 162, aprile-giugno 2008

 ISTITUITI IN PIEMONTE GLI UFFICI PROVINCIALI DI PUBBLICA TUTELA: UN PRIMO TIMIDO PASSO A SOSTEGNO DEI SOGGETTI DEBOLI

 

 Dopo anni e anni di iniziative (articoli, incontri con Assessori e Giudici, interventi a convegni e dibattiti, ecc.) (1) finalmente sono stati istituiti in Piemonte gli uffici provinciali di pubblica tutela che, ai sensi della legge della Regione Piemonte n. 1/2004, hanno «compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall’autorità giudiziaria l’esercizio delle funzioni di tutore». Dette funzioni, estensibili anche alle attività degli amministratori di sostegno, risultano notevolmente ridimensionate rispetto alle richieste presentate dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base) di Torino che erano state accolte dalla legge della Regione Piemonte 15 marzo 2001, n. 5 con l’assegnazione alle Province della «istituzione dell’ufficio provinciale di pubblica tutela per l’esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse» (2).

 

Incompatibilità fra controllori e controllati

I sopra ricordati compiti assegnati agli uffici provinciali di pubblica tutela dalla legge n. 5/2001 non sono mai stati attuati poiché vi è stata una forte opposizione  da parte di alcuni Comuni, soprattutto quello di Torino, e di alcuni giudici tutelari, che temevano l’insorgere di contrapposizioni fra i controllori e cioè gli uffici di pubblica tutela ed i controllati e cioè gli amministratori e gli operatori dei Comuni singoli e associati.

Se per le istituzioni (Comuni e Asl) e per i giudici tutelari la coincidenza dei controllori con i controllati determina una situazione di assoluta tranquillità, ben diverse sono le conseguenze per le persone (minori, soggetti con gravi handicap intellettivi, malati psichiatrici, anziani cronici non autosufficienti, dementi senili, ecc.) nei cui confronti è stata disposta dall’autorità giudiziaria la nomina dei tutori, dei curatori, degli amministratori di sostegno e, nei casi di urgenza, degli amministratori provvisori (3).

Numerosi e spesso di estrema gravità sono, infatti, le situazioni di conflitto: si pensi, ad esempio, al trasferimento di pazienti psichiatrici dal settore sanitario, caratterizzato dalla gratuità degli interventi e dalla presenza di personale specializzato (psichiatrici, psicologi, infermieri, ecc.), a quello socio-assistenziale che sovente fornisce solamente prestazioni di badanza. Altri contrasti possono riguardare le richieste illegittime di pagamento delle rette di ricovero da parte degli enti pubblici, la tutela del patrimonio, l’utilizzo dei redditi, la qualità delle prestazioni fornite o da richiedere (4).

 

Le richieste del Csa

1. Preso atto dell’attuale situazione, il Csa richiede che sia data piena attuazione alle disposizioni della legge della Regione Piemonte n. 1/2004 e della delibera della Giunta regionale n. 23-1988 del 16 gennaio 2006 in cui sono stati individuati i criteri e le modalità per l’istituzione degli uffici provinciali di pubblica tutela (5).

Con la delibera della Giunta regionale del 30 ottobre 2006 n. 47-4189 sono state definite le questioni relative al personale e ai finanziamenti regionali come risulta dalla tabella riportata in fondo (6).

2. Essendo ovvia l’esigenza che gli uffici provinciali di pubblica tutela dispongano di personale in possesso delle occorrenti conoscenze socio-giuridiche, il Csa ritiene che il primo compito della Provincia riguardi la preparazione degli addetti.

3. Inoltre il Csa continua a ritenere assolutamente incompatibile nell’interesse dei soggetti deboli l’attribuzione delle funzioni di tutore, di curatore e di amministratore di sostegno agli Enti gestori delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Ne deriva che in nessun caso dovrebbero essere attribuiti ai Comuni singoli o associati e alle Asl i compiti di tutore, curatore, amministratore di sostegno o amministratore provvisorio nei riguardi di persone da essi assistite o curate (7). Pertanto da questo principio il Csa ritiene che la tutela, la curatela, l’amministrazione di sostegno, nonché i compiti degli amministratori provvisori, dovrebbero essere attribuiti alle Province sempre che non sia possibile o opportuno affidare detti compiti a un congiunto o ad una persona di fiducia o a un’associazione di volontariato (8). Ovviamente, la costituzione degli uffici provinciali di pubblica tutela esige che alle Province siano state sottratte tutte le competenze gestionali in materia di assistenza ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli di ignoti, ai minori riconosciuti dalla sola madre, nonché le funzioni concernenti le gestanti e le madri in condizione di disagio psico-sociale.

Il Csa intende perseguire questo obiettivo non solo mediante l’approvazione di disposizioni a livello nazionale o regionale (com’era previsto nella sopra citata legge della Regione Piemonte n. 5/2001) o tramite la stipula di accordi fra le Province ed i Comuni singoli o associati, ma anche promuovendo l’affidamento diretto alle Province da parte dei giudici tutelari delle funzioni di tutore, di curatore, di amministratore di sostegno o di amministratore provvisorio in attuazione del secondo comma dell’articolo 344 del codice civile in base al quale «il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni».

4. Secondo il Csa esiste un’altra incompatibilità. Riguarda l’azione di vigilanza attualmente esercitata dai Comuni e dalle Asl nei riguardi degli organismi pubblici (ad esempio le Ipab - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e privati ai quali gli stessi Comuni e Asl hanno affidato la gestione di case di cura, Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), comunità alloggio, ecc. Anche in questi casi non soltanto ai Comuni e alle Asl non dovrebbero essere assegnati i compiti di tutore, curatore e amministratore di sostegno nei riguardi delle persone assistite o curate dai suddetti organismi, ma si rende necessario che il controllo venga esercitato da un Ente, la Provincia, che si pone come soggetto terzo rispetto da una parte i Comuni e le Asl e dall’altra parte gli enti che hanno ottenuto la gestione delle attività.

Al riguardo ricordiamo che il Csa e le altre organizzazioni promotrici hanno inserito fra le richieste contenute nella petizione popolare rivolta al Presidente della Regione Piemonte, ai Sindaci, ai Presidenti delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi socio-assistenziali, ai Direttori generali delle Asl e delle Aso (Aziende sanitarie ospedaliere) «l’adeguamento delle norme sulla vigilanza delle strutture di ricovero [di anziani cronici non autosufficienti, di malati di Alzheimer e di soggetti colpiti da altre forme di demenza senile] trasferendone le competenze alle Province per evitare l’attuale situazione per cui le Asl ed i Comuni controllano il loro operato» (9).

 

 

 

 

Province                                Numero casi                    Numero postazioni lavoro             Risorse postazioni lavoro                       Quota di avvio                               Totali

Alessandria        2.207                 3 unità                100.339,35            20.000,00        120.339,35            

Asti                      491            1 unità e 1/2             50.169,67            20.000,00          70.169,67            

Biella                    407            1 unità e 1/2             50.169,67            20.000,00          70.169,67            

Cuneo                1.625            2 unità e 1/2             83.616,13            20.000,00        103.616,13            

Novara                  591            1 unità e 1/2             50.169,67            20.000,00          70.169,67            

Torino                6.599                 8 unità                267.571,60            20.000,00        287.571,60            

Vercelli                 213            1 unità e 1/2             50.169,67            20.000,00          70.169,67            

Verbania               316            1 unità e 1/2             50.169,67            20.000,00          70.169,67            

Totali                12.449                21 unità               702.375,43          160.000,00        862.375,43

 

 

 

 

 

(1) La base delle richieste avanzate dal Csa è costituita dall’articolo di Francesco Santanera, “Per un ufficio unico del pubblico tutore per minori, adulti e anziani”, Bambino incompiuto, n. 1, 1987, in cui veniva sostenuto che «una particolare protezione giuridica è necessaria non solo per i minori, ma anche agli adulti ed agli anziani che non sono in grado di provvedere autonomamente alle loro fondamentali esigenze di vita». Nello stesso articolo veniva proposta sia «l’istituzione della figura del “coadiutore”» che «dovrebbe affiancare (non sostituire) la persona non in grado di provvedere autonomamente a se stessa, nei casi in cui non sia necessario o opportuno chiederne l’interdizione», sia «l’obbligatoria presenza di un difensore nei procedimenti che possono portare ad una limitazione dell’autonomia della capacità di agire».

(2) Una valutazione estremamente positiva delle norme sugli uffici provinciali di pubblica tutela era stata espressa dal Csa come è stato riferito sul n. 137, 2002 di Prospettive assistenziali.

(3) Gli amministratori provvisori possono essere nominati dai giudici tutelari ai sensi dell’articolo 35 della legge 833/1978.

(4) Si vedano gli articoli di Mauro Perino, Direttore del Consorzio intercomunale dei servizi alla persona dei Comuni di Collegno e Grugliasco, “L’ambiguo compito dell’attuale pubblico tutore”, Prospettive assistenziali, n. 141, 2003 e “Pubblica tutela e difesa dei diritti del tutelato”, Ibidem, n. 150, 2005.

(5) Ai sensi della sopra citata delibera «le attività dell’ufficio provinciale di pubblica tutela sono svolte, con riferimento al contenuto proprio dei compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall’Autorità giudiziaria l’esercizio delle funzioni di tutore, curatore e amministratore di sostegno, e nel pieno rispetto delle competenze dell’amministrazione giudiziaria e delle altre amministrazioni pubbliche che intervengono in materia, in particolare quelle degli enti gestori di interventi e servizi sociali, secondo i seguenti criteri:

a) fornire informazioni e documentazione per quanto attiene i diversi aspetti dell’attività svolta dai tutori, dai curatori e dagli amministratori di sostegno, anche in riferimento ai procedimenti giurisdizionali previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ferme restando le attività dei competenti uffici giudiziari; in particolare, assicurare la necessaria informazione ed il collegamento con gli ordini professionali, per le specifiche prestazioni di consulenza professionale (giuridica, economico-finanziaria, fiscale, previdenziale, patrimoniale, ecc.);

b) operare in collegamento con altri soggetti pubblici e privati (Inps, Comuni, enti gestori socio-assistenziali, ecc) che erogano prestazioni ed interventi assistenziali alle persone prive di autonomia;

c) operare in collegamento con organi ed uffici che esercitano funzioni giurisdizionali in materia, assicurando ad essi la propria collaborazione nell’ambito dell’attività di supporto a tutori, curatori e amministratori di sostegno;

d) attivare, nei limiti delle risorse disponibili, interventi formativi per operatori pubblici dei Comuni e delle Asl, nonché i necessari collegamenti con soggetti che provvedono alla formazione degli operatori privati;

e) assicurare il monitoraggio delle attività svolte dall’ufficio realizzando, compatibilmente alle risorse disponibili, raccolta e analisi di dati, eventuali indagini statistiche e sociali, nonché iniziative pubbliche di divulgazione ed approfondimento in materia (seminari, pubblicazioni, ecc.);

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) hanno carattere obbligatorio e costituiscono le prestazioni essenziali di base per assicurare uno standard minimo di servizi comuni su tutto il territorio regionale. A tal fine la Regione provvede a fornire una formazione iniziale agli operatori provinciali».

(6) La citata delibera del 30 ottobre 2006 stabilisce che l’attribuzione delle quote provinciali di cui alla tabella sopra citata è determinata in via sperimentale per un periodo di due anni e che dal 2008 «la ripartizione delle risorse da attribuire alle Province verrà fatta con una determinazione dirigenziale contestualmente alla assegnazione agli enti gestori delle attività socio-assistenziali del fondo per la gestione del sistema integrato degli interventi e residenziali».

(7) Si tenga presente che, ai sensi dell’articolo 402 del codice civile, la tutela può essere affidata dal giudice tutelare non solo all’ente di assistenza, ma addirittura all’istituto in cui la persona è ricoverata.

(8) Una organizzazione che opera nel settore è l’Associazione tutori volontari, con sede in Torino, Via Artisti 36. Cfr. il sito www.tutori.it.

(9) Il testo della petizione è stato allegato al n. 153, 2006 di Prospettive assistenziali e può essere richiesto al Csa, Via Artisti 36, 10124 Torino.

 

www.fondazionepromozionesociale.it

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