186_Forza alla giustizia sottoposta.jpg19-Bambini-aquilone.jpg21-Arcobaleno3.jpg5b-giustizia-aequam.jpga_regione2.jpgdea_giustizia1.jpggiustizia-dea-638x425.jpggiustizia-toghe.jpggiustizia.jpggiustizia99.jpgla_legge_uguale2.jpgmatite.jpgpal-giustizia-36.jpgprocura_repubblica.jpgregione3.jpgsostegno-39-1440x450.jpgy_regione.jpg

ADS Diritto alla audizione

Amministrazione di sostegno: il diritto all’audizione della beneficiaria.

La Corte di Cassazione, I sez. civile, con una ordinanza del 19 gennaio 2023, la n. 1667, interviene sul tema del diritto all’audizione del beneficiario/a in tema di amministrazione di sostegno.

(da Handylex.org)

I FATTI.

Nel 2018 il padre di una persona con disabilità chiedeva al Tribunale di Lagonegro di dichiarare l’interdizione della figlia per infermità mentale; la madre della stessa, si opponeva a tale richiesta.

Il Tribunale rigettava il ricorso e trasmetteva gli atti per l’eventuale apertura di un’amministrazione di sostegno al Giudice tutelare in sede, che con decreto nel 2020, nominava amministratrice di sostegno una dottoressa, stabilendone i compiti e poteri, in quanto “professionista qualificata ed esperta della materia”, ritenendo inopportuna la nomina sia di uno dei due genitori, stante il clima di profonda conflittualità esistente tra essi, sia di altre due persone che nel frattempo si erano rese disponibili, trattandosi di amici o affini dei genitori. La madre, proponeva reclamo avverso la nomina dell’amministratore lamentando che il provvedimento era stato adottato senza l’audizione della beneficiaria, quasi trentenne, in violazione dell’art. 407, comma 2, del codice civile, senza inoltre dare rilievo ad una missiva con cui la stessa beneficiaria aveva richiesto di avere la madre come amministratrice di sostegno.

Continuava sostenendo che il Giudice Tutelare aveva privato la figlia della possibilità di compiere atti di ordinaria amministrazione e di soddisfare autonomamente i suoi bisogni primari, in violazione sempre dell’art. 404 c.c., poiché aveva assegnato quasi tutta la pensione di invalidità spettante ad ella all’amministratrice di sostegno, che era nell’interesse della figlia avere accanto non una sconosciuta bensì la madre che da sempre si prendeva cura di lei al meglio (come dimostrato dalle prove acquisite) e che il Giudice Tutelare non poteva giustificare l’esclusione della madre dall’incarico per il rapporto conflittuale tra i genitori, poiché tale conflitto derivava solo dall’opposizione della madre a tenere chiusa la figlia in una casa di cura. Chiedeva solo di essere nominata lei come amministratrice di sostegno. Con decreto, la Corte d’appello di Potenza, competente avverso il reclamo proposto, lo rigettava sostenendo che non sussiste la nullità del procedimento, in quanto la figlia era stata sentita dal Tribunale all’udienza del 24/06/2019, nel corso del pregresso procedimento per interdizione, senza che la stessa avesse dedotto il pregiudizio derivatole dalla mancata rinnovazione dell’audizione. Continuava poi sostenendo che le disposte limitazioni alla capacità di agire erano connaturate all’istituto e che il potere discrezionale di scegliere l’amministratore di sostegno tra le persone indicate dal codice civile era stato correttamente esercitato dal giudice tutelare, poiché la missiva a firma della figlia, depositata in udienza, era priva di valore probatorio e “palesemente non era frutto delle capacità intellettive della stessa, quali si evincono dal verbale di audizione 24.6.19, contenente non poche dichiarazioni deliranti”, mentre l’accesa conflittualità tra i genitori rendeva senz’altro opportuno che amministratore di sostengo fosse un terzo, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni di qualsiasi decisione adottata dal medesimo. La madre, in virtù della decisione della Corte d’Appello, non si arrendeva e decideva di proporre ricorso per cassazione, con ben tre motivi.

Con il primo motivo ha denunciato la mancata audizione della figlia in violazione della L. 18 del 2009 che ha ratificato in Italia, la Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità, ritenendo tale adempimento imprescindibile anche quando la misura intervenga a seguito di una revoca di un’interdizione nel corso del cui procedimento il Giudice Istruttore abbia già provveduto all’esame dell’interessato, dovendo il Giudice tutelare valutarne in concreto le condizioni psico-fisiche al fine di emettere un provvedimento adeguato alla persona cui è destinato.

Con il secondo motivo ha lamentato la violazione e/o errata applicazione dell’art. 408 del Codice civile, per avere la Corte d’appello violato i criteri legali di scelta dell’amministratore di sostegno, prioritariamente orientati verso i familiari della beneficiaria, per un verso sminuendo la volontà dalla stessa manifestata definendone le richieste “deliranti”, senza per altro aver espletato alcuna consulenza tecnica e decontestualizzandole – e per altro verso valorizzando l’accesa conflittualità tra i genitori, genericamente indicata e di fatto insussistente, “in quanto il padre aveva abbandonato il domicilio coniugale, non interessandosi più dei percorsi terapeutici della figlia dal lontano 2003, a fronte della documentata cura e assistenza prestata dalla madre, già insegnante delle scuole superiori, che ha speso l’intera sua esistenza per assicurare alla figlia le migliori cure e per sottoporla a visita presso i più qualificati specialisti.

Il terzo motivo lamentava la violazione e/o errata applicazione dell’art. 404 del codice civile, per essere stata la figlia privata di qualsiasi diritto, nonché di compiere anche atti di ordinaria amministrazione tra cui quello di disporre della modesta pensione di invalidità di cui è titolare, per poter soddisfare autonomamente, i suoi primari bisogni di vita, senza specificare in alcun modo il grado di limitazione della sua capacità, che va connaturato alle sue condizioni psicofisiche, lamentando da ultimo una segregazione della figlia nella struttura dove attualmente si trova.

IL DIRITTO.

L’art. 407, comma 2, c.c. dispone che “Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare pertanto provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’art. 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone inoltre, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

La disposizione è in linea con i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con l. n. 18 del 2009, ed in particolare con l’art. 1, per cui “Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità” e con l’art. 12 in base al quale “Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all’esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle
persone”. Conformemente al quadro normativo nazionale e sovranazionale della materia, l’audizione personale del beneficiario dell’amministrazione di sostegno rappresenta un adempimento essenziale della procedura, non solo perché rispettoso della dignità della persona che vi sia sottoposta in ragione di una qualche disabilità, ma anche perché funzionale alla realizzazione dello scopo dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, che è quello di accertare la ricorrenza dei relativi presupposti in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle concrete ed attuali condizioni di menomazione fisica o psichica del beneficiario, sia rispetto alla loro incidenza sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, al fine di perimetrare i poteri gestori dell’amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, dovendo la misura risultare funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona.

E’ dunque evidente che a tali fini va accertata la volontà del beneficiario, le cui dichiarazioni, opposizioni o preferenze devono essere scrupolosamente registrate e valutate dal giudice.

In altri termini, l’audizione del beneficiario è strumentale alla ratio delle disposizioni in materia di amministrazione di sostegno, le quali, secondo l’insegnamento dei massimi organi giurisdizionali, devono essere interpretate in modo da valorizzare tutte le capacità del beneficiari non compromesse dalla disabilità fisica, psichica o sensoriale.

LA DECISIONE.

Le norme di diritto sopra richiamate, immutabili, hanno fatto sì, secondo la Corte di Cassazione, che la Corte d’Appello abbia erroneamente ritenuto sufficiente l’audizione effettuata un anno e mezzo prima della propria decisione, dinanzi al Tribunale investito del pregresso e diverso procedimento per interdizione, poiché l’audizione della ragazza avrebbe dovuta essere rinnovata all’attualità proprio per cogliere, come detto, le specifiche condizioni psico-fisiche dell’interessata e calibrare al meglio sulle sue esigenze i provvedimenti da adottare, tenendo conto, nei limiti del possibile, della sua volontà. Questo vizio rilevato è risultato assorbente rispetto alle ulteriori violazioni di legge lamentate con il secondo ed il terzo motivo. Infatti l’audizione del beneficiario è strumentale anche alla individuazione del soggetto più adeguato ad assumere i compiti e i poteri dell’amministrazione di sostegno. Attraverso l’audizione è inoltre possibile verificare l’effettiva volontà della beneficiaria, o eventualmente accertarne in modo appropriato la capacità di intendere e di volere.
Allo stesso modo, l’audizione costituisce uno strumento prezioso, e perciò imprescindibile, per calibrare secondo lo stretto necessario, le limitazioni della capacità della beneficiaria tenendo conto che la finalità dell’amministrazione di sostegno è la protezione delle persone fragili – ovvero di coloro che si trovano in difficoltà nel gestire le attività della vita quotidiana e i propri interessi, o che addirittura si trovano nell’impossibilità di farlo (l. n. 6 del 2004, art. 1) – e che la conseguente tutela deve realizzarsi con la minore limitazione possibile della sua capacità di agire, in modo da conciliare la predetta necessità con l’esigenza di non “mortificare” la persona, così da non intaccare la dignità personale del beneficiario. Esiste infatti un principio generale, riconducibile all’Art. 2 della Costituzione che impone di rispettare la sfera di libera volontà dell’amministrato e di conservarne il più possibile la capacità di agire, poiché quella che è stata declinata dalla dottrina come “tutela dei diritti dei più fragili” passa necessariamente attraverso la valorizzazione della loro dignità e l’adozione di provvedimenti “su
misura” proporzionati e adeguati alle effettive, concrete ed attuali esigenze del beneficiario, con l’obbiettivo di salvaguardare, sempre nei limiti del possibile, la capacità e l’autodeterminazione della persona.

CONCLUSIONI.

Da una attenta lettura del dettato normativo, non vi è la possibilità di deroga all’audizione del beneficiario; la norma infatti specifica che il giudice deve sentire la persona a cui il procedimento si riferisce, ponendo detto inciso come un obbligo e non come una facoltà. Ed inoltre non sono previsti casi in cui questo obbligo possa essere “schivato”. Esso è talmente importante da prevedere anche la possibilità che il giudice si rechi appositamente presso il beneficiario qualora sia impossibile provvedere all’audizione presso il tribunale. Infatti, se l’audizione non fosse stata ritenuta indispensabile dal legislatore non sarebbe stato necessario inserire questa precisazione, ne sarebbe stato necessario precisare che il giudicante debba tenere conto dei bisogni e delle richieste della persona da proteggere. Questo adempimento è infatti un momento fondamentale in cui il giudice riesce, anche grazie alla sua esperienza, a rendersi conto della reale situazione del soggetto da proteggere; è infatti solo in quel momento che il procedimento permette un contatto diretto tra giudicante e tutelando, fino ad allora noto allo stesso solo tramite atti e relazioni di terzi.

 

Allegati:
Scarica questo file (2023_01_19_Sent Cass.-Civile-Sez.-I-ADS obbligo vedere beneficiario.pdf)Sentenza[Cassazione 1667 19gen2023]67 kB
Joomla templates by a4joomla