Sentenza Tar Piemonte 189/2014
- Dettagli
- Ultima modifica il Domenica, 09 Marzo 2014 07:47
- Visite: 3784
N. 00189/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2011, proposto da:
Associazione "Promozione Sociale", U.T.I.M. - Unione per la Tutela degli Insufficienti Mentali ed U.L.C.E.S. - Unione per la Lotta Contro l'Emarginazione Sociale; rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Carapelle, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via San Pio V, 20;
contro
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali "C.I.S.S. 38";
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali "C.I.S.S. 38" n. 37 del 07.07.2011, affissa all'Albo del Consorzio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 05.08.2011, avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per la gestione delle liste d'attesa per l'accesso alla prestazione per i cittadini con handicap grave la cui non autosufficienza psichica e/o fisica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali. Modifiche dei criteri di valutazione per gli inserimenti in strutture semiresidenziali";
- dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00 resi in data 07.07.2011 dal Direttore e dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario del CISS 38, allegati all'impugnata deliberazione;
- di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la deliberazione del CISS 38 n. 11 del 15.03.2011 pubblicata il 23.03.2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame le associazioni ricorrenti – tutte aventi, quale scopo statutario, la tutela delle esigenze e dei diritti delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riguardo ai minori, agli handicappati o insufficienti mentali, agli anziani ed ai malati cronici non autosufficienti – hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) della deliberazione n. 37 del 7.07.2011 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali C.I.S.S. 38 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la gestione delle liste d’attesa per l’accesso alla prestazione per i cittadini con handicap grave la cui non autosufficienza psichica e/o fisica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali. Modifiche dei criteri di valutazione per gli inserimenti in strutture semiresidenziali”; b) dei pareri favorevoli resi il 7.07.2011 dal Direttore e dal Responsabile del Servizio economico-finanziario del CISS 38; c) di qualunque altro atto presupposto,connesso e consequenziale.
A sostegno della loro domanda le ricorrenti hanno dedotto 1) violazione di legge e di regolamento per violazione dell’art. 54 l.n. 289/2002, del D.P.C.M. 29.11.2001, dell’art. 117 e dell’art. 32 Cost., degli artt. 35 e 50 l. Reg. Piemonte n. 1/2004, della DGR Piemonte n. 51-11389 del 23.12.2003 e dell’art. 23 Cost.; 2) eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, difetto di motivazione, arbitrarietà dell’azione amministrativa, disparità di trattamento.
Con ordinanza n. 381/2012, a seguito di attività istruttoria e del deposito da parte del Consorzio di tutti i documenti del procedimento, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica dell’11.12.2013 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’Associazione Promozione Sociale, la UTIM – Unione per la Tutela degli Insufficienti Mentali e la ULCES - Unione per la Lotta contro l’Emarginazione Sociale hanno lamentato l’illegittimità, in primo luogo per violazione dell’art. 54 l.n.289/2002 e del DPCM 29.11.2001, del provvedimento del 7.07.2011 (e degli atti connessi) con cui il CISS 38 “a seguito della riduzione dei finanziamenti che sta determinando l’impossibilità di garantire una risposta a tutti coloro che fanno richiesta di prestazioni … anche se rientranti nei livelli essenziali di assistenza” ha approvato “le modifiche dei criteri da adottare …”qualora si rendesse “necessario predisporre delle liste d’attesa per l’accesso a strutture semiresidenziali” (provvedimento poi seguito dalla concreta creazione di liste d’attesa cfr. doc. n. 8 del CISS).
Tale censura è fondata e meritevole di accoglimento: la previsione di liste di attesa per la fruizione, da parte dei cittadini con handicap grave, del servizio di inserimento in strutture semiresidenziali - che rientra a tutta evidenza nei LEA, livelli essenziali di assistenza (cfr. doc. n. 8 delle ricorrenti), - precludendo di fatto ad alcuni aventi diritto la tempestiva fruizione del servizio stesso, viola, infatti, le predette norme, come pure l’art. 19 della L.R. n. 1/2004, per cui “la Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia … recepisce… previa concertazione con i comuni e con gli altri soggetti interessati di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), i livelli essenziali e omogenei delle prestazioni”(comma1) e, (comma 2) “ I livelli essenziali di cui al comma 1 costituiscono la risposta minima ed omogenea che i comuni tramite gli enti gestori istituzionali sono tenuti a garantire su tutto il territorio piemontese”.
In materia di LEA anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha, del resto, più volte statuito che l’avvenuto inserimento nel secondo comma dell'art. 117 del nuovo Titolo V della Costituzione, fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, della "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" ha attribuito al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di un’adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto e che la conseguente forte incidenza sull'esercizio delle funzioni nelle materie assegnate alle competenze legislative ed amministrative delle Regioni e delle Province autonome comporta che queste scelte, almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge, che dovrà inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendano necessarie nei vari settori (sentt n. 88 del 2003, n. 134 del 2006 e, da ultimo, n. 8 del 2011). A tale proposito, sulla scorta della generale previsione di cui all’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992, l'art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito in legge n. 405 del 2001, ha disciplinato il procedimento per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza (cc.dd. LEA) da concludersi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: e su questa base è stato adottato il d.P.C.M. 29 novembre 2001. L'art. 54 della legge n. 289 del 2002 ha poi confermato i livelli di assistenza così individuati (nei quali sono inclusi anche quelli afferenti al servizio oggetto di causa). In taluni casi, inoltre, il legislatore statale, tramite alcune specifiche disposizioni legislative, ha anche proceduto a definire direttamente alcune prestazioni come livelli essenziali (cfr., sul punto, TAR Napoli, Campania, sez. I, n. 4740 del 2007).
In tale quadro gli Enti locali sono tenuti a garantire i relativi servizi, utilizzando tutti gli strumenti a loro disposizione per reperire i necessari fondi, senza che su tale obbligo possano incidere i sempre più pesanti tagli economici (cfr. TAR Piemonte, Sez.II, 14.03.2013 n. 326; TAR Lombardia, Milano, 24.03.2011 n. 784).
Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati ed assorbimento di ogni altra doglianza.
Per la natura e la complessità della controversia sussistono, infine, giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore
|
||
|
||
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)