Diritto a nominare un ADS per futura decisione
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Ordinanza n. 12998/2019 della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, dopo aver rilevato che l'amministratore di sostegno è nominato nei casi di malattia fisica o mentale non necessariamente involgente una totale incapacità di provvedere ai propri interessi che può anche essere parziale e temporanea, ha precisato che «la designazione preventiva dell'amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, è espressione del principio di autodeterminazione delle persone in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, ed attribuisce quindi rilievo al rapporto di fiducia interno tra il designante e la persona prescelta che sarà chiamata ad esprimere le intenzioni in modo vincolato anche per quel che concerne il consenso alle cure sanitarie», con le seguenti importantissime precisazioni: «La dignità umana costituisce il valore fondamentale a base dei principi suesposti, e su di essa converge il reticolo delle fonti giuridiche interne e sovranazionali, rappresentate dagli artt. 2, 3 e 35 della Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, vincolante dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dai principi di cui agli artt. 5, 9 e 21 della Convenzione di Oviedo – che impongono di tener conto, a proposito di un intervento medico, dei desideri del paziente non in grado di esprimere la sua volontà – dall’art. 38 del Codice Deontologico nella formulazione del 2006, che impone al medico di tener conto di quanto precedentemente manifestato dal paziente in modo certo e documentato, dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2008 che reca raccomandazioni alla Commissione sulla protezione giuridica degli adulti. Ancor più significativa è la Convenzione di New York ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, che nel preambolo riconosce l’importanza per le persone con disabilità nell’autonomia ed indipendenza individuale della libertà di scegliere le cure mediche, e ne promuove, garantisce e protegge il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ed agli articoli 3, 12 e 17 garantisce il rispetto della dignità del disabile, attraverso l’eliminazione di barriere che ne determinino disuguaglianze, il rispetto dell’integrità fisica e l’esercizio effettivo della capacità giuridica, imponendo agli Stati d’assicurare tutte le misure relative».
Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto del signor A.B. di chiedere al Giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno (la moglie C.D.) riguardante una eventualità futura e cioè l'impossibilità di opporsi alle trasfusioni ematiche a seguito delle possibili crisi emorragiche che comportano la totale perdita del suo stato cosciente.