Tribunale di Perugia e ausilio di avvocato per istanza di Aso
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- Ultima modifica il Venerdì, 25 Settembre 2015 19:38
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Lettera inviata il 23 Settembre 2015
Oggetto: Amministrazione di sostegno e Avvocato
- Egr. Presidente Tribunale di Perugia,
Come Ella saprà, la Cassazione civile, Sezione prima, con la sentenza del 29 novembre 2006, n. 25366, ha preso posizione sulla necessità o meno di avvalersi di un avvocato anche nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno quando si verificano alcuni presupposti.
La Corte di cassazione ha affermato che il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno – che si distingue nettamente dalle procedure di interdizione e di inabilitazione – non richiede il ministero del difensore (cioè dell’avvocato) nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti alla generica situazione tipica, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore. Diventa invece necessaria, per contro, detta difesa con il patrocinio dell’avvocato ogni volta il decreto che il giudice ritenga di emettere, incida sui diritti fondamentali della persona. Ciò accade quando nel provvedimento di nomina di Amministrazione di sostegno vi è la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, incontrando perciò il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.
Per quanto sopra esposto, non appare conforme al dettato normativo e giurisprudenziale esistente l'evidenziare -- com'è di fatto sul sito internet del Tribunale di Perugia -- la necessità tout-court di avvalersi di un avvocato per la deposizione dell’istanza di amministratore di sostegno.
Difatti così è riportato: “RICHIESTA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: E’ necessario il patrocinio del legale, non è possibile presentare l’istanza senza il patrocinio di un avvocato. La competenza territoriale è stabilita in base alla residenza dell’amministrando”. (Cfr.
> http://www.tribunalediperugia.it/comunicazioni/notizie_per_l_utenza.pdf)
Ciò peraltro divergendo dalle indicazioni fornite dai siti istituzionali di numerosi altri Tribunali. Si vedano per esempio quelli di Milano (https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=447&daabstract=341), Torino, Genova, Firenze, Napoli, …; tutti hanno addirittura presente sui loro siti i modelli facsimili per il ricorso alla nomina di amministratore di sostegno in cui è sottolineato che l’istanza può essere presentata senza il patrocinio di un avvocato ovvero che l'assistenza di un difensore è facoltativa.
Per tutto quanto sopra Le chiediamo che anche il Tribunale di Perugia attraverso il proprio sito istituzionale, fornisca alla cittadinanza una informazione pertinente e a favore del diritto delle persone più deboli e in condizioni di maggiore necessità, di poter ricorrere per la nomina di un Amministratore di sostegno senza necessità di dover versare obbligatoriamente onorari ad avvocati.
In attesa di un riscontro inviamo cordiali saluti.
La segreteria
Associazione tutori volontari
via Artisti, 36 - 10124 Torino
tel 011 8124469 fax 011 8122595
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