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Lettera aperta ai Giudici tutelari

LETTERA APERTA AI GIUDICI TUTELARI

Perchè i Giudici tutelari si affrettano a nominare Amministratori di sostegno/tutori “esterni” al nucleo familiare, pur in presenza di istanze già presentate dai congiunti di malati cronici non autosufficienti ?

E’ quanto risulta dall’attività di tutela dei casi individuali svolta dalla Fondazione promozione sociale. In questo ambito  spiace constatare come permanga in molti Giudici tutelari una diffidenza o pregiudizio nei confronti dei familiari (quasi mai interpellati prima di procedere con la nomina di ads esterni), e la tendenza a prendere in considerazione le segnalazioni delle istituzioni (Asl, Comuni), che richiedono la nomina di ads/tutori esterni.

Fa pensare inoltre che, quanto sopra descritto, accada nel momento in cui i familiari si sono avvalsi del diritto all’opposizione alle dimissioni da ospedali, case di cura convenzionate o altre strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate con il Servizio sanitario nazionale,  per chiedere il diritto alla continuità terapeutica  dei loro congiunti malati cronici non autosufficienti (o persone con disabilità intellettiva e/o autismo con limitatissima autonomia). 

Di seguito l’ultima lettera inviata ai Giudici tutelari.

 

 

 TORINO, 4 MARZO 2021

 - Egr. Giudici tutelari

c/o Tribunali ordinari italiani

LORO SEDI

 

 Oggetto: Nomina di Amministratori di sostegno/tutori “esterni” al nucleo familiare in presenza di istanze già presentate dai congiunti di malati cronici non autosufficienti ricoverati in ospedale e/o strutture sanitarie

 

Ill.mi Giudici tutelari,

 La scrivente Fondazione promozione sociale ETS, che opera nel campo della promozione e della tutela del diritto alle cure sanitarie sancito dalle norme vigenti per gli anziani malati cronici non autosufficienti, con la presente desidera richiamare la Vostra attenzione sulla nomina di persone individuate all’esterno dei congiunti indicati nel codice civile, anche nei casi in cui sono presenti, idonei e disponibili a svolgere le funzioni di amministratori di sostegno e/o tutori di anziani malati cronici non autosufficienti con demenza o malattia di Alzheimer o di persone con disabilità intellettiva con limitatissima autonomia.

La situazione che intendiamo portare alla Vostra attenzione è circostanziata ai casi individuali che, come Fondazione, seguiamo nel rispetto nel nostro mandato statutario. Nello specifico quando ospedali o case di cura private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e regionale insistono per dimettere malati cronici non autosufficienti pur in assenza delle prestazioni che devono essere garantite dall’Asl di residenza del malato al domicilio (quando è praticabile) o in una struttura residenziale sanitaria definitiva. Nella stessa situazione vengono a trovarsi sempre più spesso persone con disabilità intellettiva che, a causa dell’età, possono presentare patologie analoghe a quelle di un malato cronico non autosufficiente.

In questi casi informiamo i familiari della possibilità, prevista dalla normativa vigente, di presentare l’istanza di opposizione alle dimissioni con la simultanea richiesta di diagnosi e continuità terapeutica, nel caso non siano nelle condizioni di poter assumere in proprio oneri e responsabilità che comporta la cura di un malato cronico non autosufficiente. La richiesta è presentata con lettera raccomandata A/R alle Istituzioni obbligate ad intervenire con l’indicazione della prestazione socio-sanitaria definitiva prevista dai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria, che si richiede. Si unisce per Vostra opportuna presa visione copia del fac-simile della sopracitata lettera nella quale è richiamata la normativa vigente, che agisce a tutela della salute del malato e del suo diritto soggettivo alle cure sanitarie senza limiti di durata.

Il diritto alla continuità terapeutica previsto dalla normativa vigente è confermato dalla pratica, in quanto se i familiari seguono correttamente le indicazioni ottengono sempre la presa in carico per i loro congiunti malati cronici non autosufficienti da parte dell’Asl di residenza. In questo modo i malati accedono alla prestazione di cui necessitano, senza interruzione delle cure e nella certezza di ottenere prestazioni adeguate alle loro esigenze, con oneri a loro carico in base a quanto stabilito dai Lea (50%), ma con una parte a carico del Servizio sanitario che assicura in tal modo anche la vigilanza delle prestazioni erogate: a casa o in una struttura socio-sanitaria. La protezione del malato non in grado di difendersi a causa delle proprie condizioni di salute è pertanto assicurata. Nel caso di malati con demenza o malattia di Alzheimer è nostra cura segnalare immediatamente la necessità di presentare istanza alla Procura della Repubblica per avviare la pratica per l’amministrazione di sostegno e/o la tutela del malato, se il familiare non vi ha ancora provveduto.

 Per quanto sopra sconcerta come siano numerosi i Giudici che prendono in considerazione solo le segnalazioni inviate dagli operatori sanitari o sociali, pur in presenza di familiari che hanno già presentato la richiesta per assumere il medesimo ruolo e che fino a quel momento si erano interessati volontariamente al loro congiunto. Come è noto, ai sensi dell’articolo 23 della Costituzione «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» e poiché mai il Parlamento ha approvato norme per assegnare ai congiunti degli infermi – compresi quelli non autosufficienti – compiti spettanti per legge al Servizio sanitario nazionale, nessuno, né le Regioni, né i Comuni, né altri Enti pubblici e tantomeno privati, può imporre ai congiunti degli infermi oneri in capo alla Sanità.

La questione sta assumendo un rilievo che preoccupa, soprattutto perché l’azione sembra assumere un ruolo di carattere “punitivo” nei confronti dei familiari, la cui disponibilità non viene neppure presa in considerazione assumendo per certo che non siano idonei, senza neppure avere approfondito. Si veda a titolo di esempio l’allegata mail della dirigente dell’Ats che “minaccia” di segnalare al Giudice tutelare il fratello di una paziente in coma vigile, benché sia amministratore di sostegno e in questo ruolo abbia provveduto a tutte le incombenze (la documentazione è copiosa e cartacea), mentre il ritardo è invece imputabile all’Ats, la cui autorizzazione al trasferimento è comunicata per la prima volta proprio con la mail citata.

Appare ovvio che non è un’azione volta alla “protezione” del malato, ma che tende piuttosto ad escludere il familiare da ogni decisione per imporre le dimissioni del malato non autosufficiente attraverso l’Amministratore di sostegno esterno, che non persegue la richiesta del diritto del malato, avviato con la lettera di opposizione alle dimissioni, ma impone il ricovero totalmente privato, scelto in base alle risorse disponibili del malato e dei congiunti e non in base alle sue effettive esigenze di cura. I casi di maltrattamento, abusi, contenzioni, che periodicamente accertano i Carabinieri del NAS, in strutture con standard di personale inidoneo ed insufficiente, quasi sempre sono a basso costo e non accreditate con il Servizio sanitario nazionale.

In tal modo viene leso il diritto sanitario alla prestazione Lea (articolo 30, Dpcm 12 gennaio 2017) e non viene garantita la prestazione in struttura residenziale socio-sanitaria dall’Asl di residenza del malato e la copertura per il 50 per cento del costo totale giornaliero. Non va dimenticato che si è nell’ambito della tutela della salute.

 

Ciò premesso chiediamo agli Illustrissimi Giudici tutelari in indirizzo, che dovessero trovarsi di fronte a richieste di nomina di Amministratori di sostegno o Tutori di persone anziane malate croniche non autosufficienti, di voler attentamente valutare le singole situazioni tenendo conto dei vigenti diritti alle cure sanitarie ed alla continuità terapeutica di cui questi malati con indifferibili necessità di cura.

Auspichiamo altresì che nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 408 del Codice civile, sia scelto il congiunto che si rende disponibile, salvo controindicazioni motivate. Nella valutazione andrebbe considerata, ad esempio, l’attenzione riservata al familiare malato in precedenza, pur in assenza di obblighi di cura.

 Confidando nella Vostra attenzione al tema particolarmente sensibile, ringraziamo e, nel restare a disposizione, porgiamo cordiali saluti.

 

Maria Grazia Breda

Presidente

Fondazione promozione sociale ETS

Via Artisti 36 – 10124 Torino

Tel. 011 8124469 Fax 011 8122595

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.fondazionepromozionesociale.it

 

 

Allegati:

- Fac-simile lettera di opposizione alle dimissioni;

- Esempi di comportamenti negativi;

- Articolo “La tutela dei casi individuali: intervento della Fondazione promozione sociale onlus nei confronti del Giudice tutelare”, pubblicato sul n. 211/2020 della rivista Prospettive assistenziali

 

Allegati:
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Scarica questo file (Caso R.pdf)Caso R[ ]284 kB
Scarica questo file (Caso T.pdf)Caso T[ ]273 kB
Scarica questo file (la tutela dei casi individuali intervento.pdf)La tutela dei casi individuali[Articolo]28 kB
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